L’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche deve chiarire la distinzione tra appalto di servizi di natura intellettuale e incarico di collaborazione autonoma esterna, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Fascicolo n. 949 del 18 marzo 2026, chiarisce la questione a seguito di una richiesta di CIG per un contratto di psicologo scolastico, delineando gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Le istituzioni scolastiche devono riesaminare le procedure interne di conferimento e gestione degli incarichi per prevenire rilievi contabili e criticità amministrative.
Il perimetro normativo
Un aspetto cruciale della delibera ANAC è l’importanza di un’analisi preliminare del fabbisogno e della corretta qualificazione del rapporto giuridico. Spesso, le scuole applicano impropriamente il Codice dei contratti pubblici senza considerare che alcuni incarichi si configurano come lavoro autonomo. L’ANAC sottolinea che non è la qualificazione formale a governare, ma la sostanza del rapporto.
Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 – L’incarico professionale deve rispondere all’impossibilità di utilizzare risorse interne.
L’orientamento ANAC conferma che prestazioni intellettuali, caratterizzate da personalità e autonomia, sono considera incarichi professionali, non appalti.
Tracciabilità dei flussi finanziari e obbligo di CIG
Uno dei temi principali è l’obbligo del CIG per gli incarichi scolastici. La FAQ ANAC C6 chiarisce che la tracciabilità non si applica ai contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, solo se conferiti a persone fisiche per prestazioni intuitu personae.
Le criticità evidenziate dall’ANAC
L’ANAC ha evidenziato prassi elusive gestite dalle scuole riguardo agli incarichi esterni. Tra le criticità principali vi è la necessità di dimostrare l’assenza di professionalità interna mediante adeguata documentazione.
Gli errori più frequenti nelle scuole
Le istituzioni scolastiche spesso manifestano errori quali:
- affidamenti diretti senza preventiva ricognizione;
- conferimento di incarichi generici;
- confusione tra incarichi individuali e servizi di operatori economici;
- mancanza del CIG quando necessario;
- documentazione insufficiente.
Conclusioni
Il chiarimento ANAC non introduce nuove sanzioni, ma sottolinea l’importanza di una rigorosa qualificazione degli affidamenti. Una classificazione errata può avere conseguenze dirette su obblighi di trasparenza e controllo, comportando responsabilità amministrativa e contabile. Per i Dirigenti scolastici, la coerenza procedimentale deve essere la guida essenziale nella gestione degli incarichi, in particolare per garantire una corretta amministrazione, trasparenza e tutela dell’autonomia scolastica.
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