Videosorveglianza privata: la Corte svela il confine tra sicurezza e privacy!

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La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 805/2026 depositata il 3 giugno 2026, ha stabilito che l’installazione di videocamere per la sicurezza domiciliare deve rispettare il diritto alla riservatezza, impedendo la ripresa di aree comuni o ingressi di altri. Di conseguenza, è stato ordinato la rimozione di un impianto di videosorveglianza installato in un condominio, ritenuto lesivo. Tuttavia, non è stato concesso un risarcimento per danno non patrimoniale a causa della mancanza di prove concrete.

1. Le videocamere riprendevano anche scale e ingressi

La controversia è originata dall’installazione di telecamere sia interne che esterne a un fabbricato di proprietà comune. La Corte ha accertato che l’impianto non si limitava a monitorare gli spazi privati, includendo riprese di aree comuni e ingressi. Questo aspetto è stato considerato sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza.

2. L’angolo visuale deve essere limitato allo spazio da proteggere

La Corte ha ribadito che le telecamere devono riprendere soltanto gli spazi strettamente necessari, evitando il controllo di aree comuni. Anche in proprietà privata, è fondamentale rispettare il principio di proporzionalità.

3. Impianto illecito, ma il risarcimento non è automatico

La Corte ha chiarito che la violazione delle norme non comporta automaticamente un diritto al risarcimento. È necessaria prova del danno concreto e della sua connessione causale con la condotta illecita. Nel caso esaminato, prove insufficienti non hanno giustificato il risarcimento.

4. Nessun danno esistenziale senza fatti specifici

È stata confermata l’ordinanza di rimozione delle telecamere e un rimborso delle spese legali, sottolineando che le videocamere devono essere necessarie e proporzionate. Il risarcimento resta subordinato alla dimostrazione del danno specifico.

5. Confermata la rimozione e riconosciute le spese cautelari

L’ordinanza di rimozione delle telecamere è stata confermata, insieme all’obbligo di rimborsare le spese legali della fase cautelare. La sentenza stabilisce chiaramente che l’uso di telecamere è ammesso solo se necessario e proporzionato.

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