TAR Lazio: Choc Sentenza Sez. IV bis n. 464/2025!

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SOSTEGNO ESTERO SPAGNA. SENTENZA STORICA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DINIEGO RITENENDO CHE L’AMMISSIONE DEL MINISTERO AI NUOVI PERCORSI INDIRE FA RITENERE CHE IL PERCORSO FORMATIVO SPAGNOLO SODDISFI I REQUISITI DI QUALITÀ DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 77/2025

Di grande rilevanza la sentenza n° 464 del 2025 del Tar Lazio, sez. IV bis, che ha accolto il ricorso avverso il diniego espresso dal Ministero Istruzione riguardante la richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.

La questione centrale riguarda il riconoscimento del “curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-Ceu di Castellón. Questo riconoscimento era stato negato dal Ministero, in apparente violazione delle pronunce del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di titoli formativi conseguiti in Stati membri dell’Unione Europea.

Il Collegio del Tar ha motivato la decisione evidenziando le carenze nel giudizio comparativo fornito dal Ministero, ritenendo che le argomentazioni presentate fossero basate su preconcetti. La sentenza ha messo in evidenza che l’ammissione del Ministero ai percorsi INDIRE, per coloro che possiedono il titolo spagnolo, implica che tale titolo soddisfa i requisiti di qualità di cui al decreto interministeriale n. 77 del 24.04.2025, a conferma della sua validità anche per l’accesso alle misure compensative previste dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 36/2005.

5.2. Il Ministero, nella sua valutazione, ha sottolineato la non abilitante natura del titolo, confrontando le competenze possedute dalla ricorrente con quelle previste per l’insegnamento di sostegno in Italia. Tuttavia, tale valutazione è stata considerata insufficiente, dato che non ha tenuto conto delle conoscenze e delle esperienze concrete consolidate nel percorso formativo spagnolo.

La valutazione ministeriale, infatti, è risultata fondata su osservazioni generali e formali. Le differenze riscontrate nella formazione tra Italia e Spagna non giustificano un diniego se non si considerano misure compensative adeguate per colmare tali divergenze.

In questo contesto, si ricorda che il docente di sostegno in Italia deve possedere competenze psico-pedagogiche specifiche; l’analisi ministeriale non ha sostenuto come le conoscenze della ricorrente non le permettessero di soddisfare i requisiti richiesti.

5.3. La giurisprudenza europea supporta l’applicazione di misure compensative, anche in assenza di un titolo abilitativo, per garantire l’accesso alla professione richiesta nelle condizioni necessarie. La legislazione italiana ha recentemente avviato corsi di specializzazione per chi ha completato un percorso formativo all’estero.

L’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025 stabilisce norme specifiche per la valutazione dei percorsi formativi all’estero, evidenziando l’importanza di questo riconoscimento sia a livello pratico che giuridico.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato di diniego, ordinando il riesame dell’istanza di riconoscimento e l’eventuale assegnazione di misure compensative.

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