“Supplenze scolastiche: conferme e proroghe tra interruzioni delle lezioni!”

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Il conferimento delle supplenze temporanee avviene attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato. Questi contratti producono effetti esclusivamente dal giorno dell’assunzione in servizio e terminano con l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, comprendendo anche eventuali conferme o proroghe.

Diritto alla proroga

Per garantire la continuità didattica, se al primo periodo di assenza del titolare segue un altro periodo di assenza (o più) senza interruzione, o solo interrotto da un giorno festivo o da una giornata libera dall’insegnamento, il supplente già in servizio ha diritto a vedersi prorogata la supplenza terminando il giorno successivo alla scadenza del contratto precedente.

Titolare assente prima e dopo la sospensione delle lezioni

Il comma 3 dell’art. 40 del CCNL/Scuola 2006/2009 chiarisce che “qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi alla ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Contano esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle procedure giustificative.

Retribuzione

Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 40, al supplente che sostituisce un docente il cui periodo di assenza inizi sette giorni prima della sospensione delle lezioni (come nel caso delle vacanze natalizie o pasquali) e prosegua per almeno sette giorni dopo la ripresa, spetta il pagamento per l’intero periodo delle vacanze, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal docente titolare.

Precisazione dell’ARAN

L’ARAN ha specificato che le assenze del titolare, anche se giustificate con diverse certificazioni e/o motivazioni, soddisfano il requisito normativo per il periodo di sette giorni antecedente e sette giorni successivi alla sospensione delle lezioni, e permettono al contratto di lavoro del docente supplente di comprendere il periodo di sospensione.

Nota ministeriale

Il Ministero, con nota n. 13650 del 18 dicembre 2013, ha indicato che nel caso in cui si verifichi il diritto al pagamento del supplente per il periodo di sospensione e tale diritto non sia rappresentato al momento della stipula del primo contratto, è opportuno stipularne uno specifico per poter liquidare quanto dovuto per il periodo di sospensione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal comma 3 dell’art. 40 del CCNL/Scuola 2006/2009.

Diritto a conferma

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare inferiore ai sette giorni prima della sospensione delle lezioni segua un altro periodo di assenza dopo la ripresa delle lezioni, il supplente già in servizio ha diritto alla conferma, a condizione che il nuovo contratto decorra dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni e che non spetti il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.

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