Il caso della Corte dei Conti riguardante falsi certificati medici
La Corte dei Conti ha analizzato una situazione in cui un assistente amministrativo della scuola è stato penalmente condannato per presentazione di false certificazioni mediche, con conseguenze significative sul piano disciplinare e patrimoniale.
Il fatto
Il dipendente in questione è stato condannato, con pena sospesa, per reato di false certificazioni ai sensi dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito della denuncia dell’Ufficio scolastico regionale, il dipendente ha subito un licenziamento senza preavviso. La sentenza evidenzia che né la condanna penale né il licenziamento sono stati impugnati. Pertanto, la Procura contabile ha richiesto il risarcimento per danno patrimoniale, equivalente alla retribuzione per quattordici giornate di assenza giustificate con certificati medici risultanti falsi, unitamente al danno all’immagine.
Legittimità del licenziamento per falsi certificati medici
L’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che:
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da euro 400 ad euro 1.600.
2. Il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, e il danno d’immagine.
La Corte ha confermato l’obbligo del lavoratore di risarcire i danni, accertando la responsabilità patrimoniale per assenteismo e elaborando il danno d’immagine in misura superiore al danno patrimoniale, come stabilito nella sentenza 39/26 della sezione Emilia-Romagna.
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