La revisione dei prezzi nel contesto economico è disciplinata da specifiche normative. In particolare, l’articolo 5 comma 1 lettera E (Allegato I.7) stabilisce che nel quadro economico devono essere inclusi anche gli “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice”.
Anche l’articolo 60, comma 5, lettera A) prevede che “per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Dette disposizioni devono tener conto delle somme già impegnate contrattualmente e delle eventuali ulteriori risorse annualmente stanziate in relazione allo stesso intervento dalla stazione appaltante”.
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