Quando si può rimediare all’omissione dei costi della manodopera?

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“..La disposizione in esame riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’articolo 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie…, sicché l’obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis… Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), non rilevando pertanto la circostanza che i costi della manodopera non siano soggetti a ribasso… sempre che non si configuri l’ipotesi della materiale impossibilità di assolvere gli obblighi dichiarativi, nel qual caso la sanzione espulsiva non opera, con conseguente possibilità di regolarizzare l’offerta con il soccorso istruttorio… Va altresì rimarcato che, con riferimento al concetto di “impossibilità materiale”, s’impone un’interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell’offerta, tali costi…”

TAR Sicilia Catania, Sez. V, 21.01.2025, n.236


Mancata indicazione costi della manodopera

“..i8.2. L’art. 108, comma 9, del codice dei contratti pubblici stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. Tale obbligo dichiarativo, a pena di esclusione, riguarda il singolo operatore e ha ad oggetto i costi da sostenere per garantirne l’esecuzione.

Questa disposizione è finalizzata alla salvaguardia di interessi collettivi, come la protezione dell’occupazione e delle condizioni lavorative, e mira a consentire un’offerta consapevole da parte del partecipante, permettendo allo stesso tempo alla stazione appaltante di verificare la congruità del costo del lavoro (cfr. Cons. St., Ad. Pl., n. 1 del 24.01.2019; Tar Lazio, Roma, Sezione II-bis, sentenza. n. 3422 del 28.2.2023).

La disposizione in esame riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'articolo 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 18 ottobre 2023, n. 9078/2023), sicché l’obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (Tar Lazio — Roma, Sezione III, sentenza 20 maggio 2022, n. 6531/2022).

Le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), senza considerare che i costi della manodopera non siano soggetti a ribasso (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 novembre 2024, n. 3739; cfr. anche Cons. St. sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665; delibera ANAC n. 396 del 30 luglio 2024), purché non si configuri l’ipotesi di impossibilità materiale di assolvere gli obblighi dichiarativi. In tal caso, la sanzione espulsiva non è applicabile, consentendo la regolarizzazione dell’offerta con soccorso istruttorio (Corte di giustizia UE sez. IX 2 maggio 2019, n. 309; Cons. St., sez. III, 2 aprile 2024, n. 3000).

Va altresì rimarcato che, con riferimento al concetto di “impossibilità materiale”, s’impone un’interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell’offerta, tali costi (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1974 T.A.R. Catania sez. I n. 1071/2024).

8.3. Nel caso di specie, la piattaforma aveva fornito un file editabile denominato modello A, nel quale era possibile inserire i costi; pertanto, non sussisteva alcuna impossibilità obiettiva di inserirli nell’offerta, dimostrato dal fatto che la ricorrente ha rispettato tale obbligo utilizzando il modello fornito.

Di conseguenza, si deve escludere la possibilità di recuperare l’omissione dichiarativa, genericamente motivata con difficoltà nel caricamento del modello A, attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto si tratta di una carenza dell’offerta economica (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2020, n. 2720; id. 10 febbraio 2020, n. 1008).

La controinteressata, in virtù del principio di auto-responsabilità dei partecipanti alla gara, avrebbe dovuto conoscere e rispettare diligentemente gli obblighi ad essa facenti capo, segnalando tempestivamente eventuali oggettive difficoltà, circostanza questa che non si è verificata, pertanto gli errori nell'offerta, non emendabili con attività interpretativa, devono essere sopportati dall'offerente (Cons. St. n. 2372 del 2024).

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