Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve essere verificato in diverse fasi secondo le normative vigenti.
Secondo il Codice dei contratti pubblici, il DURC deve essere verificato:
- prima dell’aggiudicazione (Art. 17, comma 5 – Art. 94, comma 6);
- prima di ogni pagamento (Art. 11 comma 6 e Art. 119, comma 7, ult.).
È inoltre necessario considerare il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, specialmente l’ARTICOLO 31, dal Comma 3 al Comma 8.
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, se dal DURC risulta un’inadempienza, si trattiene l’importo corrispondente al pagamento. Il pagamento per inadempienze è effettuato direttamente agli enti previdenziali.
4. I soggetti pubblici acquisiscono d’ufficio il DURC in corso di validità, incluso per i subappaltatori.
5. Il DURC ha validità di centoventi giorni. Deve essere aggiornato periodicamente e, in caso di pagamento del saldo finale, è richiesta una nuova acquisizione.
Sintesi delle verifiche obbligatorie del DURC:
- Acquisizione prima dell’aggiudicazione;
- Verifica alla stipula, se il precedente non è valido;
- Verifica agli stati di avanzamento, se il precedente non è valido;
- Verifica al certificato di collaudo, se il precedente non è valido;
- Obbligo di acquisire un DURC per il saldo finale;
- Controllo trimestrale della regolarità contributiva.



