ADR. Proroga e rinnovo
DOMANDA
L’articolo 120, comma 10 del Codice degli Appalti menziona l’opzione di proroga (ove prevista negli atti di gara), mentre il comma 11 rimanda alla proroga per il tempo strettamente necessario per la conclusione di una procedura, onde evitare interruzioni che possono arrecare gravi danni all’ente.
Nei capitolati utilizzati per le procedure, era prevista un’opzione di proroga di sei mesi, ai sensi del comma 10, per consentire la conclusione della nuova procedura di gara (inclusa nel valore del contratto). Era altresì presente la proroga di cui al comma 11, applicabile in casi eccezionali, qualora ritardi nella conclusione della procedura potessero causare interruzioni delle prestazioni, con conseguenti danni all’interesse pubblico.
Si desidera comprendere se siano state adottate misure corrette e, in caso contrario, si richiede una sintesi dei casi di applicazione dei due commi.
RISPOSTA
L’opzione di proroga, di cui all’articolo 120 comma 10, è comunemente nota come opzione di rinnovo. Questa opzione, diversamente dalla proroga tecnica di cui al comma 11, non è condizionata dalla conclusione della procedura di affidamento. È corretto computarla nel valore del contratto, come stabilito dall’articolo 14 comma 4, potendo anche escludere la condizione legata alla conclusione della nuova procedura, poiché non presente nella norma.
La proroga tecnica, di cui all’articolo 120 comma 11, è invece subordinata alla sussistenza di circostanze eccezionali e deve essere limitata al periodo necessario per il nuovo affidamento. L’approccio adottato, conforme al Bando Tipo ANAC 1-25 aggiornato, è corretto, non considerando tale proroga nel valore stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 14 comma 4, sebbene esistano alcune interpretazioni contrarie, come evidenziato nella Sentenza T.A.R. Lombardia, I, 30 gennaio 2025, n. 329.



