Il problema dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Fanno eccezione gli enti del servizio sanitario nazionale e le transazioni commerciali per le quali è consentita una scadenza superiore in ragione della particolare natura del contratto; il termine non può superare i 60 giorni.
Tali scadenze sono stabilite dalla direttiva europea n. 2011/7/UE sui pagamenti dei debiti commerciali, recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il rispetto di queste scadenze è un indicatore di efficienza amministrativa e un fattore cruciale per il buon funzionamento dell’economia nazionale.
La Commissione Europea controlla rigorosamente i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sia in relazione a procedimenti di infrazione avviati contro il governo italiano, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Riforma 1.11 del PNRR.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha un ruolo chiave nel monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni tramite la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Con l’introduzione della fatturazione elettronica, la PCC acquisisce le fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, salvo comunicazioni di registrazione dei pagamenti.
La normativa di riferimento in materia di lotta contro i ritardi di pagamento è contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. L’articolo 4 stabilisce che il termine generale per il pagamento è di 30 giorni dalla ricezione della fattura o di una richiesta equivalente, con eccezioni giustificate nel settore sanitario, che può arrivare fino a 60 giorni.
In sintesi, la normativa fissa i termini di pagamento, il cui superamento comporta l’obbligo di pagare interessi moratori e oneri per il recupero dei crediti. Il comma 4 stabilisce che le parti possono concordare termini superiori a quelli indicati, purché ciò sia oggettivamente giustificato e documentato per iscritto.
L’ANAC, in un parere del 10 aprile 2024, ha sottolineato le limitazioni riguardanti termini contrattuali che superano i 60 giorni, affermando che tali deroghe sono ammissibili solo se oggettivamente giustificate e approvate per iscritto.



