Un docente con disabilità personale può accedere ad alcuni benefici previsti dalla legge 104/1992, recepiti anche dal Contratto Collettivo Nazionale e dai contratti relativi alla mobilità, inclusa quella annuale. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e cosa, invece, non è contemplato.
Quali agevolazioni prevede la legge 104
Articolo 21
Spettano a chi ha un’invalidità superiore ai due terzi o rientra nelle prime tre categorie della tabella A della legge 10 agosto 1950, n. 648:
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Diritto di precedenza nella scelta tra le sedi disponibili, se assunti tramite concorso o altro titolo in enti pubblici;
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Precedenza nei trasferimenti a domanda.
Articolo 33, comma 6
Le persone con disabilità in situazione di gravità:
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Possono fruire, alternativamente, dei permessi previsti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
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Hanno diritto, ove possibile, a ottenere la sede di lavoro più vicina al domicilio;
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Non possono essere trasferite senza il proprio consenso.
Effetti pratici per i docenti
Mobilità e trasferimenti
I docenti con disabilità personale, sia secondo l’art. 21 che l’art. 33/6, godono della precedenza nei trasferimenti, purché all’interno della stessa provincia di residenza.
Esclusione dalla graduatoria interna
Questi docenti non vengono inseriti nella graduatoria interna d’istituto, utilizzata per individuare i perdenti posto in caso di contrazione di organico. Ciò significa che, salvo situazioni straordinarie, mantengono la titolarità nella propria scuola.
Assegnazione provvisoria
Anche nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria), hanno diritto alla precedenza, secondo quanto indicato all’articolo 8/1, punto III del CCNI 2019/2022.
Tutela della titolarità su COI
Se si crea una COE (cattedra orario esterna) a causa di una riduzione dell’organico, e la scuola di completamento si trova in un comune diverso da quello della titolarità, il docente con disabilità non può essere assegnato a tale cattedra.
Permessi
I docenti in situazione di gravità (art. 33/6) possono usufruire di:
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Tre giorni di permesso al mese;
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In alternativa, due ore di permesso giornaliero.
Domanda: si può chiedere un orario personalizzato o la partecipazione online alle riunioni?
Una docente con invalidità civile al 67% e riconoscimento ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104 chiede se può richiedere un orario di servizio più leggero (ad esempio evitando la sesta e settima ora) o la partecipazione online a consigli di classe e dipartimenti.
La risposta è no, almeno dal punto di vista normativo. La legge 104 non prevede il diritto ad un orario agevolato o a modalità di partecipazione a distanza riservate ai soli disabili (salvo che non siano previste per tutti). Tuttavia, è possibile fare richiesta al Dirigente scolastico, motivandola con la propria situazione personale.
Spesso, a inizio anno scolastico, viene chiesto ai docenti se hanno esigenze particolari per organizzare un orario equilibrato e funzionale. Anche se non sempre tutte le richieste possono essere soddisfatte, nulla vieta di presentare la propria istanza.



