La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

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Nel contesto del codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti degli operatori economici assume un’importanza centrale nel valutare l’affidabilità degli stessi nelle gare d’appalto. La stazione appaltante ha l’obbligo di assicurare il possesso di requisiti essenziali, per evitare l’aggiudicazione del contratto a soggetti non idonei.

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

In base all’art. 99, comma 1, la stazione appaltante deve verificare i requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione (art. 94) attraverso:

  • consultazione del fascicolo virtuale (FVOE);
  • documenti allegati dall’operatore;
  • interoperabilità con piattaforme digitali e banche dati pubbliche.

Verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione

Il principio di risultato implica una valutazione sostanziale, non solo formale, dei requisiti. Secondo il Consiglio di Stato, è legittimo procedere alla verifica dei requisiti anche post-aggiudicazione per garantire l’integrità della procedura.

Novità nel Correttivo 2025

L’articolo 26 del correttivo modifica l’articolo 99, consentendo l’aggiudicazione anche senza verifica completa dei requisiti, a patto che l’offerente presenti un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000.

Sistema di qualificazione e requisiti

Il sistema di qualificazione, descritto nell’Allegato II.12, include le procedure e i contenuti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Per appalti di importo superiore a 20.658.000 euro, gli operatori devono dimostrare una cifra d’affari che non sia inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.

FAQ verifica dei requisiti

Ruolo del FVOE

Il FVOE raccoglie la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti degli operatori, facilitando la consultazione da parte delle stazioni appaltanti.

Aggiudicazione in assenza del FVOE

È possibile, condizionatamente alla corretta presentazione di un’autocertificazione.

Gestione degli affidamenti diretti

Per gli affidamenti sotto i 40.000 euro, l’operatore deve presentare un’autodichiarazione. I controlli sono effettuati a campione.

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