Come si calcolano gli incentivi nelle concessioni? Lo decide la PA!
Oggetto: Metodo di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione
Quesito:
Nelle procedure di concessione per le quali non è previsto uno stanziamento da parte dell’ente concedente è possibile definire l’importo dell’incentivo nel quadro economico del singolo intervento parametrandolo al 2% del canone a base di gara che sarà corrisposto dal concessionario all’ente concedente?
Risposta aggiornata
Il quesito riguarda la modalità di calcolo degli incentivi tecnici nel caso di concessione, quando il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione. Ciò solleva interrogativi sulla base di calcolo per gli incentivi tecnici. La Corte dei conti, con deliberazione del 21.09.2023 n. 187, ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.” Pertanto, il valore della concessione deve essere stimato al momento dell’invio del bando di gara o al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.



