Massima Sentenza
“…Perciò, occorre concludere, un impegno extra contratto collettivo nazionale di lavoro può assumere rilievo solo se è espresso nell’offerta; se è verificabile; se diventa vincolante in fase esecutiva; soprattutto, se è suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell’amministrazione...”
Cons. St., Sez. VII, 14.09.2026, N.6874
L’amministrazione gode di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione.
Il superminimo è un’ulteriore quota retributiva che il datore di lavoro riconosce, distinto dagli aumenti previsti dal CCNL. Quello assorbibile può essere ridotto dagli aumenti contrattuali, mentre quello non assorbibile rimane autonomo. Questo implica che, in merito alla verifica di equivalenza ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il superminimo non può essere usato per dimostrare l’equivalenza economica tra contratti collettivi diversi.
Le tutele economiche derivanti dai CCNL non devono essere confuse con i trattamenti migliorativi riconosciuti unilateralmente. La rilevanza del superminimo come elemento retributivo richiede che esso sia formalmente espresso, verificabile e vincolante, per garantire la protezione dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto.
Perciò, occorre concludere, un impegno extra contratto collettivo nazionale di lavoro può assumere rilievo solo se è espresso nell’offerta; se è verificabile; se diventa vincolante in fase esecutiva; soprattutto, se è suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell’amministrazione.
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