Massima Sentenza
“…una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa … nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis … ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro … in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica. E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi …”
Lo sforamento dei limiti dimensionali dell’offerta assume portata lesiva quando si traduce in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica. E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi
L’art. 14.2.1 del disciplinare della gara stabilisce, in caso di violazione sul numero massimo delle pagine della “relazione unica” tecnica, che non è prevista l’esclusione dell’offerta, bensì la non valutabilità delle pagine eccedenti.
Si rende pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101) – nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis.
La sentenza impugnata non è condivisibile, né laddove afferma che il vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali debba essere provato “concreta”, dato che tale prova non può ricostruirsi con certezza dopo il fatto.
Va escluso che dette carenze siano rimediabili con il principio del risultato, come indicato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023, che mira a perseguire l’affidamento del contratto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
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