“La prudenza non è mai troppa quando il cammino è stretto e le responsabilità sono ampie.”
La gestione del personale e il conferimento di incarichi esterni rappresentano, per ogni Pubblica Amministrazione, un terreno minato da norme e divieti volti a garantire trasparenza, prevenire conflitti di interesse e contenere la spesa. Per le istituzioni scolastiche, l’interpretazione e l’applicazione di queste disposizioni si rivelano particolarmente ardue, data la peculiare struttura organizzativa e la costante necessità di reperire competenze specialistiche, anche ricorrendo a figure di esperienza come gli ex dipendenti in pensione.
Una recente richiesta di chiarimento pervenuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da un’amministrazione comunale ha riacceso i riflettori su un caso emblematico: la possibilità di affidare un incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP) a un dirigente del settore lavori pubblici in pensione, già in servizio presso lo stesso ente. L’esito di questo interpello offre spunti vitali per le scuole, sebbene la piena comprensione richieda di districarsi tra diverse fonti normative e interpretazioni giurisprudenziali.
L’Inquadramento Normativo e la Questione della “Inconferibilità”
ANAC, nell’analizzare la situazione, ha innanzitutto richiamato l’attenzione sul Decreto Legislativo 39/2013, la normativa di riferimento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni. L’Autorità ha chiarito che il conferimento di un incarico a un ex dipendente in pensione, che operi come libero professionista per attività tecniche o di supporto al RUP, non ricade tra i casi di inconferibilità specificamente previsti da questa legge. In altre parole, la precedente veste di dirigente dell’ente non genera, di per sé, un divieto automatico.
Il supporto al RUP, nella visione di ANAC, si configura come una vera e propria attività professionale autonoma. Si tratta di un servizio che possiede le caratteristiche tipiche di un appalto: una prestazione erogata a fronte di un compenso, un’organizzazione autonoma dei mezzi da parte dell’incaricato e l’assunzione del rischio inerente all’esecuzione. La qualifica professionale richiesta e l’autonomia gestionale differenziano nettamente questo tipo di incarico da un rapporto di lavoro subordinato, evitando così equivoci sulla natura del rapporto.
A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questa specifica fattispecie non si configura il cosiddetto “pantouflage”, il fenomeno – disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – che descrive il sospetto passaggio dal settore pubblico a quello privato per sfruttare conoscenze acquisite. L’incarico, infatti, viene svolto all’interno della medesima amministrazione di provenienza, un elemento che esclude il presupposto del “passaggio” tra ambiti diversi e, di conseguenza, il rischio di derive opportunistiche.
Il Limite Invalicabile della Spending Review: L’Articolo 5, Comma 9, del D.L. 95/2012
Nonostante l’assenza di profili di inconferibilità diretti, l’ANAC ha evidenziato come il vero ostacolo al conferimento dell’incarico risieda nell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 95/2012 (noto come decreto sulla spending review). Questa norma stabilisce un divieto generale per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi retribuiti a soggetti già in quiescenza, siano essi ex dipendenti pubblici o privati.
L’interpretazione di questa disposizione spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), che ha fornito indicazioni cruciali attraverso due circolari. La Circolare n. 4/2014 ha precisato che il divieto riguarda solo incarichi espressamente elencati: studio, consulenza, direzione e funzioni politiche. Una lettura estensiva, capace di includere ogni tipo di incarico, sarebbe da evitare, preservando così la possibilità per le amministrazioni di avvalersi di competenze esterne quando strettamente necessario. Successivamente, la Circolare n. 6/2015 ha confermato e ampliato questi contenuti, specificando che anche le collaborazioni attribuite ai sensi di altre norme (come l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 o l’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 per gli uffici di diretta collaborazione) ricadono nel divieto se rientrano in una delle categorie vietate (studio, consulenza, direzione, funzioni politiche).
La Giurisprudenza Contabile e le Eccezioni introdotte dal Legislatore
Le Sezioni regionali della Corte dei Conti, chiamate a pronunciarsi sulla questione, hanno riconosciuto la ratio del divieto di conferire incarichi retribuiti ai pensionati: contenere la spesa pubblica e favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la giurisprudenza contabile ha anche ammesso margini di flessibilità per alcune attività di assistenza e supporto, purché queste non siano assimilabili alle categorie di incarichi esplicitamente vietate (studio, consulenza, direzione, funzioni politiche). Questo implica una valutazione nel merito di ogni incarico, per verificare se la prestazione richiesta rientri o meno in queste casistiche. È cruciale che l’attività non implichi studio o consulenza specialistica nel senso stretto, ovvero la formulazione di pareri, analisi complesse o indicazioni risolutive che attengono alla sfera decisionale propria dell’amministrazione.
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto alcune deroghe specifiche a questo divieto, riconoscendo la necessità di avvalersi di determinate competenze anche tra i pensionati, soprattutto per fronteggiare esigenze eccezionali:
- L’art. 10 del D.L. 36/2022 ha permesso, fino a fine 2026, di conferire incarichi a soggetti in quiescenza per l’attuazione di progetti finanziati dal PNRR, a condizione che si utilizzino risorse già previste a bilancio e che l’incarico sia strettamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano. Questa deroga è di vitale importanza per le scuole impegnate nei progetti PNRR, che possono così attingere a un bacino di esperti qualificati senza incorrere nei divieti generali.
- L’art. 11, comma 3, del D.L. 105/2023 ha escluso il divieto per gli incarichi di vertice all’interno degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, una deroga che, pur non riguardando direttamente il contesto scolastico ordinario, testimonia la tendenza a introdurre eccezioni mirate.
Considerazioni Conclusive per le Istituzioni Scolastiche
ANAC ha concluso ribadendo un principio fondamentale: per la tipologia di incarico descritta (supporto al RUP), non emergono profili di inconferibilità o incompatibilità derivanti dal D.Lgs. 39/2013 o dal D.Lgs. 165/2001 (per il pantouflage). Il vero vincolo rimane il rispetto del divieto generale imposto dall’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012. Le scuole possono quindi conferire tali incarichi a ex dipendenti in pensione solo se ricorre una delle deroghe legislative specifiche (come quella per il PNRR, art. 10 D.L. 36/2022) o se, dopo un’attenta valutazione del merito e delle attività concrete richieste, l’incarico non si configuri come “studio, consulenza, direzione o funzione politica”.
Data la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale e interpretativa, ANAC suggerisce, per ulteriori e specifici chiarimenti, di rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica, l’organo primariamente competente a interpretare le norme che limitano il conferimento di incarichi ai pensionati. Per le scuole, ciò si traduce nella necessità di un’estrema cautela e di una documentazione impeccabile di ogni decisione, specialmente quando si valuta l’opportunità di affidare compiti delicati a figure in quiescenza. La chiave è sempre la valutazione puntuale della singola fattispecie, alla luce non solo delle norme, ma anche delle interpretazioni autentiche e della giurisprudenza.
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