Codice Appalti 2023: Le Novità ANAC sulla Compilazione CEL da Conoscere Subito!

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Con il Comunicato del Presidente del 3 ottobre 2023, ANAC ha fornito le prime indicazioni in merito alla compilazione dei certificati di esecuzione lavori (CEL) a seguito dell’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Emissione CEL e nuovo Codice dei Contratti: il Comunicato del Presidente ANAC

Si ricorda che, secondo il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti devono essere acquisiti nel Casellario informatico. Questi certificati sono utilizzati per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e, per gli operatori economici non qualificati, per dimostrare i requisiti speciali in gara.

Ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del Codice, il Casellario è una sezione della Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDNCP) e interopera con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per verificare i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.

Nel comunicato sono stati forniti chiarimenti riguardanti:

  • emissione del CEL per lavori eseguiti durante la vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici;
  • emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale;
  • utilizzo dell’Allegato B1;
  • compilazione dei CEL per appalti con esecuzione di lavori nella categoria OG 11.

CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice appalti

ANAC ha comunicato che è in corso l’aggiornamento dei modelli per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del d.Lgs n. 36/2023. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare i modelli già disponibili (Allegati B e B1) e trasmettere i CEL all’Autorità tramite il portale istituzionale ANAC.

CEL per subappalto e affidamento a general contractor

Le nuove previsioni stabilite sono:

  • l’articolo 119, comma 20, stabilisce che “Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto”;
  • la norma consente ai subappaltatori di “richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite”;
  • per i lavori affidati da committenti privati, l’articolo 24, comma 7, dell’Allegato II.12 prevede che “l’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori”.

ANAC ha chiarito che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico CEL con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e da quelle delle imprese subappaltatrici. Ciò serve a garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione per finalità di monitoraggio e di trasparenza.

Utilizzo dell’Allegato B1

Il modello, introdotto dall’articolo 357, comma 14, del d.P.R. n. 207/2010, consente di indicare nel CEL delle categorie variate, cioè quelle lavorazioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e modificate dalla normativa sopravvenuta. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente per le lavorazioni relative a tali affidamenti.

Esecuzione lavori nella categoria OG 11

La Tabella A dell’Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici integrati. L’articolo 18, comma 21, del medesimo allegato stabilisce che per la designazione delle categorie nella fase di progetto, le lavorazioni sono classificate come appartenenti alla categoria OG 11 se riferibili alle specializzazioni OS 3, OS 28 e OS 30.

I CEL relativi alla categoria OG 11 devono riportare gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

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