Appalti Pubblici: Novità su IVA e Split Payment – Scopri i dettagli con ANCE

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, applicando il meccanismo dello split payment. Le imprese hanno la possibilità di adottare due modalità di fatturazione: al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. Un elemento cruciale da considerare è che l’esigibilità dell’IVA si realizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione scelta.

In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia ha precisato che in un appalto pubblico è consentita l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento del pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica Amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario utilizzando il meccanismo dello split payment. La ritenuta, prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta contribuisce a formare la base imponibile dell’IVA. Questo implica che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Pertanto, le imprese possono emettere fattura includendo l’intero importo, comprensivo della quota della ritenuta.
In un contesto di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. In base al D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, consentendo alla Pubblica Amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA anche prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici
La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, il cui relativo importo è effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento diretto della ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione è coerente con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che ammetteva già la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, includendo l’importo a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva considerato anche ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Con queste precisioni, l’Agenzia delle Entrate offrirà maggiore certezza agli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Allegati
Risposta_dell’Agenzia_delle_Entrate_n_52
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n_954-51174_del_24_aprile_2013
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