A partire dall’anno scolastico 2026/2027, per effetto dell’attuazione dell articolo 51 della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, l’accesso al Registro elettronico da parte dei docenti avverrà tramite identità digitale.
SPID o CIE per accedre al Registro Elettronico
L’articolo 51, comma 8, della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha modificato l’articolo 7, comma 31, del D.L. 95/2012, precisando che i docenti accederanno ai Registri Online delle istituzioni scolastiche tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Protezione dei dati sensibili e livello di sicurezza
Il registro elettronico contiene dati personali sensibili degli studenti, come voti, assenze e comunicazioni riservate. Per garantire la protezione di tali informazioni, è necessario aumentare il livello di sicurezza nell’accesso al Registro elettronico. L’autenticazione tramite SPID e CIE offre unlivello di sicurezza superiore, con autenticazione a due fattori e credenziali certificate, prevenendo accessi non autorizzati.
Compilazione del Registro elettronico in tempo reale
Secondo la normativa vigente, i docenti devono compilare il Registro elettronico durante le ore di lezione. La firma del registro è un atto amministrativo ufficiale, da completare in tempo reale. Annotare le attività su un agenda personale per successive registrazioni è considerato un errore procedurale, salvo in caso di mancanza di connessione o di strumenti informatici adeguati.
I docenti che non seguono questa procedura possono incorrere in sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono trasformarsi in reati ai sensi del codice penale, poiché il registro di classe deve essere costantemente aggiornato.



