Una recente decisione del Tribunale di Roma riguardante un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stata frequentemente rappresentata come un caso emblematico di “lavoratore sostituito dall’intelligenza artificiale”. Tuttavia, un’analisi approfondita del testo della sentenza rivela una realtà diversa: essa è meno focalizzata sulla tecnologia e più su aspetti organizzativi, risultando pertanto più istruttiva.
Ragioni per le quali il licenziamento e l’intelligenza artificiale non coincidono
Negli scorsi giorni, la sentenza del Tribunale di Roma ha attratto attenzione mediatica con titoli che affermano che il licenziamento era legittimo per via della sostituzione con l’intelligenza artificiale. Il caso concerne una graphic designer, classificata al IV livello del CCNL Commercio, licenziata nel 2023 da un’azienda operante nel settore della cybersecurity.
Secondo la narrazione prevalente, il giudice avrebbe affermato che, se parte del lavoro è eseguita dall’AI, il licenziamento risulta legittimo. Tale interpretazione è efficace sotto il profilo narrativo, ma si rivela imprecisa giuridicamente: è, infatti, distante dal significato effettivo della sentenza.
Crisi e riorganizzazione: considerazioni del giudice nel licenziamento (senza riferimento all’intelligenza artificiale)
Un’analisi approfondita del provvedimento rivela un aspetto cruciale: non si tratta di una sentenza “sull’intelligenza artificiale”, ma di una decisione che si iscrive pienamente nella giurisprudenza ordinaria riguardante i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in cui l’intelligenza artificiale appare come un elemento di contesto organizzativo piuttosto che una causa giuridica del recesso.
Il confronto non verte sulla possibilità per l’AI di sostituire una figura umana e rendere legittimo, di conseguenza, il recesso. Il giudice si concentra, invece, sull’analisi delle giustificazioni organizzative fornite dall’azienda e sulla loro verificabilità. In questo scenario, l’intelligenza artificiale diviene una nota utile per comprendere il contesto, senza mai costituire il fulcro della decisione.
La narrazione pubblica, pertanto, tende a semplificare in un simbolo unico trasformazioni più intricate. Dire “ti licenziano perché c’è l’AI” è immediato e comprensibile, ma porta con sé il rischio di invertire l’ordine dei fattori, distogliendo l’attenzione dalla governance delle scelte aziendali e dal disegno organizzativo che le precede.
Crisi e riorganizzazione come cause del licenziamento
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della lavoratrice, ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sulla base di tre presupposti fondamentali: documentazione di una crisi economico-finanziaria, una riorganizzazione aziendale effettiva e non puramente pretestuosa, e l’impossibilità di ricollocare la dipendente in altre posizioni disponibili.
Fatti economici e ridimensionamento delle attività
La sentenza del Tribunale ricostruisce un contesto di difficoltà economica dell’azienda nel periodo 2022-2023, evidenziato da riduzioni di personale, dimissioni e un contenimento delle attività ritenute non essenziali. Parallelamente, emerge una strategia di concentrazione delle risorse e degli investimenti su due progetti chiave per il core business, entrambi ad elevato contenuto tecnico.
Coerenza interna delle scelte e il nesso con il licenziamento
In questo contesto, la funzione di graphic design è stata progressivamente ridotta, perdendo la sua autonomia organizzativa. Il giudice opera all’interno di un perimetro ben definito, non esaminando l’opportunità delle scelte imprenditoriali, ma verificando la loro coerenza interna, efficacia e il nesso causale con il licenziamento.
Repêchage e ricollocazione: un aspetto cruciale nel piano giuridico
La legittimità della cessazione del rapporto si fonda anche sull’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre posizioni disponibili, un passaggio centrale nella logica del giustificato motivo oggettivo: non è sufficiente la riorganizzazione; occorre dimostrare che non esistano soluzioni ragionevoli di reimpiego coerenti con l’organizzazione e le mansioni.
Ruolo dell’AI nella riorganizzazione: presente, ma non determinante
Il testo della sentenza menziona l’intelligenza artificiale, ma solo in maniera circoscritta. Viene indicata come strumento utilizzato dalla direzione per svolgere alcune attività grafiche residue, nell’ottica di contenimento dei costi e di accelerazione dei processi.
L’AI non è mai qualificata come un sostituto diretto della lavoratrice, né è utilizzata come base autonoma per il licenziamento. Essa si inserisce quindi solo successivamente a una decisione organizzativa già presa riguardo alla dismissione di una funzione considerata non più strategica. In definitiva, l’AI costituisce un elemento di efficientamento e non la causa del recesso. La ratio decidendi rimane saldamente ancorata a crisi, riorganizzazione e impossibilità di repêchage.
Dalla sentenza al racconto pubblico: la nascita del frame “AI”
Questo elemento è cruciale poiché evidenzia una netta discrepanza tra quanto affermato dal giudice e ciò che viene frequentemente attribuito alla sentenza nel dibattito pubblico. La distanza tra la decisione giuridica e la narrazione diffusa si fa evidente: la sentenza è di interesse non tanto per il diritto dell’AI, ma per il modo in cui l’intelligenza artificiale viene discusso.
Nei portali giuridici specializzati, il caso viene interpretato come conferma dei criteri di legittimità relativi ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con l’AI menzionata come uno degli strumenti impiegati nella riorganizzazione. Tuttavia, su piattaforme divulgative e attraverso commenti sui social media, il frame muta: il licenziamento diventa “perché l’AI svolge il tuo lavoro”, trasformando la decisione in un apparente via libera giuridico alla sostituzione dei lavoratori con algoritmi.
Le lezioni della sentenza sul lavoro in evoluzione
Analizzando la sentenza del Tribunale di Roma, si evince che essa non fornisce molte informazioni sull’intelligenza artificiale, bensì offre spunti significativi su come il lavoro venga oggi ridefinito nelle organizzazioni. La causa del licenziamento non è da ricercarsi nell’AI, ma nella decisione imprenditoriale di ridefinire le proprie funzioni, distinguendo tra quelle centrali e quelle accessorie.
In questo contesto, l’AI funge principalmente da acceleratore, facilitando e velocizzando decisioni già assunte a livello organizzativo, come la cancellazione di una funzione autonoma, gestita successivamente in modo più leggero. Associare un ruolo causale all’intelligenza artificiale implica una distorsione dell’ordine logico e sposta l’attenzione dal contesto decisionale reale.
La vera frattura non si trova tra lavoro umano e automatizzato, o tra creatività e tecnica, ma tra competenze integrate nel core dell’organizzazione e competenze facilmente scomponibili, esternalizzabili o comprimibili. Tale distinzione è di natura organizzativa prima che tecnologica e concerne il modo in cui il valore viene creato e preservato all’interno delle imprese.
Perciò, l’AI diviene spesso un simbolo delle trasformazioni più profonde. Parlarne in termini di “lavoratori sostituiti dall’AI” semplifica la narrazione, ma rischia di nascondere la questione chiave: la governance del cambiamento. La fornitura di criteri e responsabilità nel determinare ciò che è centrale è una questione preesistente alla tecnologia, e continuerà a essere rilevante anche oltre l’AI. La sentenza non preannuncia un futuro in cui gli algoritmi licenziano lavoratori, piuttosto illustra un presente in cui il lavoro è sempre più valutato in base alla sua posizione nelle strutture organizzative. È su questo terreno, più che su quello tecnologico, che si gioca il futuro del lavoro.



