La preliminare valutazione di interesse pubblico alla proposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 193 comma 4, è trattata nel Parere MIT n. 3824 del 19 novembre 2025.
Quesito:
In relazione al comma 4 dell’articolo 193, si richiede chiarimento circa il significato di “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta”. Quali modalità e strumenti sono richiesti per tale verifica? L’ente può farlo autonomamente con il responsabile dell’area tecnica o occorrono competenze specialistiche, come nelle valutazioni costi-benefici? Quali atti e organi sono coinvolti in questa fase?
Risposta aggiornata
La verifica di interesse pubblico rappresenta una valutazione preventiva dell’utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi. Generalmente, richiede il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo interno e, per progetti complessi, esperti esterni. Essa viene formalizzata attraverso un atto amministrativo motivato, tipicamente di competenza della dirigenza tecnica, salvo disposizioni diverse. In particolare, la “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” di cui al comma 4 dell’art. 193 D.Lgs. 36/2023 serve a verificare la rispondenza della proposta del promotore privato alle esigenze collettive e alla programmazione dell’ente relativa al partenariato pubblico-privato (PPP).
La verifica non si sovrappone alla valutazione della fattibilità tecnico-economica, ma si concentra sull’esistenza di un interesse generale che giustifichi l’avvio della procedura di project financing.
L’ente può effettuare la verifica preliminare in autonomia, ma deve seguire procedure formali e trasparenti, anche se ciò comporta ampia discrezionalità amministrativa. Il Responsabile del procedimento, come previsto dalla L. n. 241/90, prepara la valutazione, ma è consigliabile coinvolgere esperti nelle aree tecniche, economico-finanziarie e giuridiche, specificamente per progetti complessi. La valutazione costi-benefici deve necessariamente essere condotta in modo oggettivo, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni o di altre amministrazioni.
La formalizzazione della verifica avviene tramite un atto amministrativo specifico e motivato che riporta gli esiti dell’analisi per la successiva valutazione dell’interesse pubblico, inclusa la pianificazione.



