Quando si valuta il PEF nelle gare di concessioni pubbliche?
Il recente Parere ANAC n. 374 del primo ottobre 2025 ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 185 comma 5, “Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.”
Attenzione!
Questa norma NON dispone che il PEF sia valutato insieme all’offerta tecnica. Un comportamento del genere rischierebbe di rivelare alla Commissione l’offerta economica (che è in parte desumibile dal PEF) già durante la valutazione dell’offerta tecnica, compromettendo così il principio di separazione tra offerta economica e offerta tecnica. Questo principio è fondamentale per garantire la virgin mind della commissione nella valutazione dell’offerta tecnica.
Non a caso, la disposizione in esame NON afferma “prima di aprire l’offerta economica”.
Ci si potrebbe chiedere che significato abbia tale norma.
Si propone che la valutazione di sostenibilità del PEF risulti contestuale all’esame dell’offerta economica, il che comporta che la Commissione è tenuta a effettuare tale verifica prima di completare il processo di valutazione e l’assegnazione del punteggio.
In altre parole, si sostiene che il PEF debba essere considerato una parte integrante dell’offerta economica e, come tale, deve essere valutato prima di concludere l’iter di esame dell’offerta stessa.



