Rimessione alla CGUE: Regolarizzazione postuma del DURC spiegata su supportoappalti.com

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Un sisma giuridico sul DURC: il TAR Catania si rivolge alla CGUE

 

Il recente rinvio pregiudiziale del TAR Catania, con l’Ordinanza n. 2383 del 23.07.2025, riaccende i riflettori su una questione che agita da tempo il mondo degli appalti: la possibilità di sanare il DURC postumo. Questa iniziativa non è un semplice atto burocratico, ma un vero e proprio “scontro” tra la normativa nazionale e il diritto comunitario, con conseguenze potenzialmente rivoluzionarie per le procedure di gara.

Il fulcro del problema è l’articolo 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, che impone agli operatori economici di essere in regola con i contributi già al momento della presentazione dell’offerta. Il TAR Catania, con un’analisi puntuale, ha sollevato un dubbio legittimo: questa rigidità è davvero compatibile con l’articolo 57 della Direttiva 24/2014?

La Direttiva, infatti, adotta un approccio più pragmatico: l’operatore economico che si rende conto di un’inadempienza può dimostrare la propria affidabilità sanando la situazione. La normativa italiana, invece, fissa un paletto temporale molto severo, escludendo a priori chi non è in regola prima della scadenza dell’offerta, indipendentemente dalla volontà di sanare la propria posizione.

Perché questa differenza è così cruciale?

Il Collegio siciliano ha evidenziato in modo netto che non si comprende il senso di una norma così restrittiva. Avere un DURC regolare al momento dell’offerta non è di per sé indice di affidabilità se il suo ottenimento è frutto di una regolarizzazione tardiva. La serietà di un operatore, sostengono i giudici, non può essere misurata da un adempimento formale, ma dalla sostanza della sua condotta.

In sintesi, il TAR Catania giudica che la norma italiana aggiunga un requisito non previsto dalla Direttiva europea, creando una distorsione ingiustificata nel mercato. Se il nostro Codice degli appalti esclude automaticamente un’impresa per una violazione “sanabile”, la Direttiva sembra lasciare una porta aperta alla dimostrazione di affidabilità.

Questo scenario rende indispensabile l’intervento della Corte di Giustizia Europea, in virtù dell’articolo 267 del TFUE. Il TAR non può semplicemente disapplicare la norma interna, visto l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ma ha bisogno di un chiarimento definitivo per risolvere il caso in oggetto.

La palla ora passa a Lussemburgo: la decisione della CGUE potrebbe cambiare per sempre le regole del gioco sulla regolarizzazione dei pagamenti, offrendo agli operatori economici una seconda possibilità o, al contrario, confermando la rigidità del sistema italiano.

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