Il campo minato del nuovo codice dei contratti pubblici: la mancata dichiarazione del CCNL applicabile comporta l’esclusione? Consiglio di Stato n. 2605 del 28.03.2025
-1. Premesse -2. Il caso -3. Il quadro normativo -4. Conclusioni
1. Premesse
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha introdotto disposizioni riguardanti la tutela del personale impiegato. Tra queste, il comma 14 dell’articolo 41 ha generato un ampio contenzioso a causa della sua formulazione ambigua, che ha portato a decisioni giuridiche eterogenee.
In particolare, le disposizioni riguardanti il contratto collettivo nazionale (CCNL) sono state oggetto di recente analisi da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2605 del 28.03.2025, che ha confermato la decisione di prima istanza, affermando che la mancata indicazione del CCNL in sede di partecipazione alla gara renda non soccorribile la sua assenza.
2. Il caso
In un caso in esame, un operatore economico non ha fornito la dichiarazione del CCNL applicato, nonostante fosse un requisito del disciplinare di gara. La Stazione Appaltante ha valutato tale omissione come non soccorribile, escludendo l’operatore dalla gara.
L’operatore ha richiesto la riammissione in autotutela, ma tale richiesta è stata respinta sia dal giudice di primo grado che dal Consiglio di Stato.
3. Il quadro normativo
ARTICOLO 11
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione.
5. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
4. Conclusioni
La posizione assunta dal Giudice appare corretta nel ritenere non soccorribile la mancata dichiarazione del CCNL applicabile, classificandola come manifestazione di volontà necessaria per l’ammissione alla gara.



