Il diritto di accesso agli atti amministrativi, previsto dalla legge italiana, consente a soggetti privati di visionare o ottenere copia di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, qualora essi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, riferibile a una situazione giuridicamente tutelata.
Riferimenti normativi
La materia è regolata principalmente dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli 22-27) e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Documenti accessibili ed esclusi
In linea generale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Tuttavia, l’accesso è escluso per:
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Atti coperti da segreto di Stato o da disposizioni di legge che ne vietano la divulgazione;
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Documenti contenenti informazioni psicoattitudinali di terzi in ambito selettivo;
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Atti normativi, di pianificazione o programmazione per i quali esistono procedure specifiche di consultazione.
Inoltre, l’accesso non può essere esercitato per effettuare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
Tutela della riservatezza
L’accesso a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari è consentito solo se indispensabile per tutelare diritti giuridicamente rilevanti e nel rispetto dell’art. 60 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), in particolare per dati relativi a salute e orientamento sessuale.
Soggetti legittimati
Possono presentare richiesta:
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Persone fisiche o giuridiche con interesse giuridicamente rilevante;
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Organizzazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi;
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Delegati, legali rappresentanti o, in caso di minori, genitori o tutori.
L’amministrazione deve notificare la richiesta ai controinteressati, che dispongono di 10 giorni per eventuali opposizioni.
Modalità di presentazione
La richiesta può essere:
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Informale: solo se non vi sono controinteressati; può avvenire verbalmente o per iscritto;
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Formale: necessaria in presenza di controinteressati o in caso di rigetto della richiesta informale; deve essere motivata, firmata e accompagnata da un documento d’identità. Può essere trasmessa tramite PEC, email, fax, posta o consegna diretta.
L’istanza va presentata all’ufficio che detiene il documento. Se erroneamente inoltrata ad altro ente, questo ha l’obbligo di trasmetterla all’amministrazione competente.
Costi
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Visione dei documenti: gratuita;
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Copia cartacea: €0,26 ogni due pagine (con marca da bollo);
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Copia autentica: soggetta a imposta di bollo.
Tempi e ricorsi
L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza esito, la richiesta si intende respinta. In caso di diniego o differimento, è possibile:
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Presentare ricorso al TAR;
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Chiedere il riesame al Difensore Civico (per enti locali);
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Rivolgersi alla Commissione per l’accesso (per le amministrazioni statali);
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Ricorrere al Garante per la Privacy, se la motivazione è legata alla tutela dei dati personali.
I ricorsi devono essere esaminati entro 30 giorni (10 giorni nel caso del Garante).



