Massima Sentenza
“…Per quanto concerne il secondo motivo e la pretesa violazione del principio di proporzionalità, è sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva il combinato disposto degli artt. 95 e 98, d.lgs. n. 36/23, secondo cui “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (…) L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante…”.
Le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla “selezione” e non soltanto sulla partecipazione o esclusione.
Il fornitore deve prestare attenzione nel fornire informazioni corrette, poiché la loro omissione o falsità può incidere negativamente sulla valutazione della stazione appaltante. Non è consentita un’espulsione automatica, pertanto la stazione appaltante deve valutare se le informazioni errate abbiano influenzato la decisione circa l’integrità dell’operatore.
Quanto al parametro della diligenza, non pare arbitraria né irragionevole la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, poiché è normale che un operatore economico partecipante a una gara verifichi la validità della documentazione. 8.2. Per quanto concerne il secondo motivo e la pretesa violazione del principio di proporzionalità, è sufficiente il combinato disposto degli artt. 95 e 98, d.lgs. n. 36/23, per giustificare la sanzione espulsiva... Dunque, le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla “selezione”.
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