Gare di servizi: corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione, perché è cruciale?

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Massima Sentenza

alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 ed 11 dell’art. 68 del D.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori…”

TAR Lazio Roma, Sez. II, 31.07.2026, N.13972


L’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva

La questione oggetto del contenzioso riguarda la misura della qualificazione delle società in un raggruppamento temporaneo aggiudicatario, in relazione alla quota di esecuzione del lotto 1.1. Il nuovo comma 11 dell’art. 68 del D.lgs. n. 36 del 2023 richiede che ogni partecipante al raggruppamento, designato come esecutore, possieda i requisiti per la prestazione assunta, sollevando interrogativi sull’estensione della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione.

Il Collegio condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui “l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione.” La lettera della legge deve essere letta insieme all’art. 68, il cui comma 9 stabilisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento.

Il comma 11 rinvia all’allegato II.12 ed evidenzia che il principio di corrispondenza tra qualificazione e prestazione non è applicabile agli appalti di servizi e forniture, dove i requisiti sono generalmente richiesti al raggruppamento nel suo complesso, salvo specifiche previste dalla lex specialis. La nuova normativa rispecchia una disciplina già esistente, che non pone differenze tra appalti di servizi e appalti di lavoro.

In sintesi, “alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 ed 11 dell’art. 68 del D.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara”…

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