Appalti a corpo, misura e modifiche contrattuali
QUESITO
L’appaltatore ha proposto all’Amministrazione una modifica nella modalità di esecuzione delle lavorazioni, specificando che alcune attività indicate dal computo non verranno svolte, pur garantendo il risultato finale. Si afferma che, essendo un appalto a corpo, il corrispettivo contrattuale rimane invariato.
RISPOSTA
La richiesta dell’appaltatore è errata. Una modifica nella modalità di esecuzione delle lavorazioni rappresenta una modificazione contrattuale ex art. 120 e non una semplice variazione quantitativa. Gli appalti a corpo non determinano il corrispettivo in base alla somma quantitativa delle unità eseguite, ma stabiliscono un prezzo fisso che, in linea generale, non cambia. Tuttavia, nel caso sottoposto, si tratta di una modifica delle lavorazioni, non di una semplice variazione quantitativa.
Pertanto, la diversa modalità di esecuzione integra una modifica contrattuale che necessita della relazione del Direttore dei Lavori e dell’approvazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In conclusione, il corrispettivo deve cambiare.
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