I chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante una gara d’appalto possono spingersi fino al limite dell’interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice.
Così ANAC con parere di precontenzioso, delibera n. 270 approvata dal Consiglio dell’Autorità del 7/07/2026.
Dagli atti e documenti di gara, è emerso che esiste una differenza tra il requisito speciale di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale descritto nel disciplinare di gara, che appare chiaro e non contraddittorio, e quello risultante dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante dopo la pubblicazione del bando di gara.
La condotta della stazione appaltante ha dichiarato ANAC – non è stata conforme alla normativa di settore, “avendo proceduto alla modifica del requisito speciale di partecipazione previsto nel disciplinare mediante chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara, senza procedere alla modifica formale degli atti di gara e alla sua pubblicazione nelle forme del bando e senza riaprire i termini di presentazione delle offerte“.
La stazione appaltante è tenuta pertanto a sospendere la procedura, adottare formalmente tali modifiche della legge di gara e pubblicarle con le stesse forme di pubblicazione degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini di presentazione delle offerte, fatti salvi i poteri di autotutela.
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