Il superminimo: può davvero sostituire i contratti collettivi nazionali?

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Massima Sentenza

Il superminimo, come stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato, non trova copertura nel contratto collettivo Aninsei (2024/2027). È evidenziato che l’art. 19 del contratto fa riferimento a un “eventuale” superminimo, indicando che tale elemento non è già presente nel contratto collettivo.

TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 29.06.2026, N.3414


Il superminimo è considerato un elemento “eventuale” della retribuzione, che non può essere utilizzato per la dichiarazione di equivalenza.

La normativa, in particolare l’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che il termine di riferimento per il confronto di equivalenza è dato esclusivamente dai contratti collettivi e non da accordi individuali. Le “stesse tutele” oggetto di questo confronto devono esser contenute all’interno di un contratto collettivo.

In conclusione, ai fini della valutazione di equivalenza economica, possono essere considerate solo le parti fisse della retribuzione.

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