La pubblicazione di immagini di minori sui social network deve essere considerata con attenzione, poiché richiede una base giuridica adeguata. Secondo il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2026, n. 314, la diffusione online delle immagini di minori infraquattordicenni necessita del consenso di entrambi i genitori, specialmente in situazioni di responsabilità genitoriale condivisa. Questa questione non è solo legata al diritto all’immagine ma coinvolge anche la protezione dei dati personali e il benessere del minore.
Garante privacy – provvedimento n. 314 del 29-04-2026
1. Il consenso dell’altro genitore non è un dettaglio formale
Il Garante ha esaminato un caso in cui un padre ha contestato la pubblicazione di fotografie dei figli minori da parte della madre su Facebook. L’assenza di una base giuridica valida ha guidato la decisione; per i minori infraquattordicenni, l’art. 2-quinquies del Codice privacy richiede il consenso di entrambi i genitori.
2. Privacy del profilo: perché non basta chiudere l’account
Le impostazioni di privacy non offrono una protezione sufficiente. I contenuti possono essere redistribuiti, quindi la difesa non può basarsi esclusivamente su un profilo privato.
3. Sharenting e interesse del minore: il danno concreto non è necessario
Non è necessaria la prova di un danno attuale per proteggere il minore. Il Garante può intervenire in assenza di una base giuridica, considerando il rischio di “sharenting” come una questione seria.
4. Le conseguenze pratiche: divieto, ammonimento e obbligo di riscontro
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e imposto il divieto di ulteriori pubblicazioni in assenza di consenso congiunto. Le clausole specifiche possono prevenire conflitti futuri.
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