Il Bonus Paritarie | Edscuola

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Il quadro normativo di riferimento

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), è stato introdotto un contributo economico nazionale per le famiglie che iscrivono i figli a scuole paritarie. L’art. 1 della legge ha delegato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di definire modalità attuative. Il decreto interministeriale attuativo è stato firmato il 2 luglio 2026.

La misura è parte di un contesto più ampio di aumento delle risorse per le scuole paritarie, con un incremento del fondo ordinario da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui e un’esenzione IMU per istituti con rette sotto il costo medio per studente.

In cosa consiste il bonus

Il contributo, noto come “bonus paritarie” o “voucher scuola”, è un’erogazione diretta alle famiglie e non agli istituti scolastici, parametrato all’ISEE del nucleo familiare. L’importo massimo è fissato in 1.500 euro per ciascun studente, articolato in tre scaglioni:

  • ISEE fino a 10.000 euro: 600-1.500 euro;
  • ISEE tra 10.000 e 20.000 euro: 400-1.300 euro;
  • ISEE tra 20.000 e 30.000 euro: 200-1.000 euro.

L’importo erogabile è soggetto a un tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro. Inoltre, è possibile cumulare il bonus con eventuali contributi regionali fino a un massimo complessivo di 5.000 euro.

Chi può ottenere il contributo: i requisiti di accesso

Il beneficio è destinato a famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, i cui figli siano iscritti a:

  • una scuola paritaria secondaria di primo grado;
  • il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado.

La domanda può essere presentata da genitori o da studenti maggiorenni indipendenti ai fini ISEE.

Le modalità di erogazione e la procedura

La domanda deve essere presentata attraverso la Piattaforma Unica. Il procedimento include vari passaggi e controlli, culminando nell’erogazione tramite bonifico diretto dall’Ufficio Scolastico Regionale.

La durata della misura

Il contributo è previsto solo per l’anno 2026, riferito all’anno scolastico 2025/2026, quindi è una misura temporanea, sollevando preoccupazioni tra le federazioni di scuole paritarie.

Profili di legittimità costituzionale: il nodo dell’art. 33 Cost.

La misura suscita questioni di rilevanza costituzionale. Da un lato, sostiene la libertà di scelta educativa prevista dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. Dall’altro lato, il finanziamento pubblico alle scuole paritarie deve sempre rispettare il quinto comma dell’art. 33, che impone l’assenza di oneri per lo Stato.

Rischio di discriminazione rispetto agli studenti delle scuole statali

Una critica principale alla misura riguarda la disparità di trattamento tra famiglie con lo stesso ISEE, in particolare nei confronti di chi frequenta scuole statali, che non ricevono alcun contributo. Tuttavia, il “bonus paritarie” è specificamente volto a coprire i costi di retta delle scuole a pagamento.

Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea: aiuti di Stato

Si solleva la questione della compatibilità della misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il contributo, erogato alle famiglie e non direttamente alle scuole, potrebbe non configurarsi come aiuto di Stato, secondo la giurisprudenza europea.

Conclusioni

Il “bonus paritarie” rappresenta un significativo intervento nell’ambito della politica scolastica, contribuendo a superare obiezioni di incostituzionalità e limitando i rischi di classificazione come aiuto di Stato. Tuttavia, permangono criticità riguardanti l’ambito di applicazione e la limitazione temporale.

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