
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025. Questa norma prevede un trattamento economico minimo orario di nove euro lordi nei bandi di gara della Regione e degli enti strumentali. Tale disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è stata ritenuta in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, come stabilito dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
La Corte ha sottolineato che, sebbene la tutela della concorrenza non possa giustificare ogni intervento legislativo limitando le competenze regionali, nel contesto dei contratti pubblici è necessaria un’uniformità di disciplina. Differenti normative regionali potrebbero infatti generare dislivelli di regolazione e barriere territoriali. La Corte ha affermato che spetta al legislatore statale definire un equilibrio tra tutela della concorrenza e altri interessi pubblici.
Il modello di rinvio alla contrattazione qualificata, delineato dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, rappresenta attualmente il punto di equilibrio nel riparto di competenze. Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto capace di influenzare l’esito delle gare e le scelte degli operatori economici, si discosta da questo equilibrio, compromettere la concorrenzialità del mercato, così configurandosi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Fonte: Corte Costituzionale
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