Appalti Pubblici: È Possibile Rivedere i Prezzi al Ribasso?

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L’adeguamento dei prezzi negli appalti pubblici è un processo che non segue un’unica direzione. La normativa emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) ha reso obbligatoria la revisione in aumento per affrontare le fluttuazioni dei costi dei materiali da costruzione. Tuttavia, anche nel caso in cui i prezzari aggiornati mostrino valori inferiori rispetto a quelli contrattuali, si applica la stessa disciplina.

Adeguamento prezzi: il principio si applica anche in diminuzione?

Questa affermazione è confermata da un parere consultivo dell’ANAC del 12 febbraio 2025, n. 4, il quale ha risposto a un quesito di un’amministrazione comunale riguardante la possibilità di applicare riduzioni agli importi contrattuali durante la verifica della contabilità finale.

ANAC evidenzia che il meccanismo di revisione previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, impone l’aggiornamento dei prezzi sulla base dei prezzari regionali, non limitandosi a riconoscere incrementi a favore delle imprese appaltatrici, ma includendo anche la possibilità di riduzione dei prezzi. Tale adeguamento non modifica le condizioni stipulate originariamente nel contratto, ma serve a garantire un riequilibrio economico in base alle mutate condizioni di mercato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ulteriormente confermato l’obbligo di applicazione della revisione nel parere giuridico n. 1575/2022, che chiarisce che l’adeguamento dei prezzi deve essere sempre effettuato, sia in aumento che in diminuzione, indipendentemente da eventuali richieste dell’appaltatore.

Revisione prezzi: cosa prevede il Decreto Aiuti

ANAC, nel suo parere, chiarisce che, ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter dell’art. 26, gli stati di avanzamento lavori (SAL) devono essere adottati utilizzando i prezzari aggiornati.

In particolare:

  • Il comma 6-bis estende l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 (inclusa la possibilità di derogare a clausole contrattuali) ai lavori registrati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, relativi a contratti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”;
  • Il comma 6-ter prevede l’applicazione del comma 6-bis anche per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non accedono al fondo di cui al comma 7, per le lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”, determinando la soglia di cui al comma 6-bis nell’80%.

Il comma 6-quinquies, introdotto dalla legge di bilancio 2023, conferma ulteriormente questo principio, stabilendo che “Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato. L’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si effettua in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.”

Il parere di ANAC: approvazione della revisione in diminuzione

ANAC conclude affermando che, pur mantenendo l’obbligo di applicare la revisione straordinaria prevista dall’art. 26 del D.L. 50/2022 nelle circostanze specificate, sono stabiliti i seguenti limiti:

  • L’aggiornamento dei prezzi è obbligatorio, anche senza una richiesta specifica dell’appaltatore;
  • L’adeguamento può verificarsi sia in aumento che in diminuzione;
  • Gli eventuali importi minori, derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

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