Il nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice”), rappresenta un interessante compromesso tra le esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Il sistema offre maggiore libertà nella gestione della partecipazione alle gare e nell’esecuzione degli appalti, includendo la possibilità di concorrere in più raggruppamenti o liberalizzando il subappalto. D’altro canto, sono state introdotte norme significative per rafforzare la protezione dei lavoratori.
Il nuovo Codice avrà un impatto rilevante non solo sugli appalti di lavori, ma anche su quelli di servizi in cui la manodopera, tipicamente composta da lavoratori stabilmente impiegati nel servizio per un committente pubblico, riveste un ruolo predominante.
Particolare attenzione è riservata ai settori labour intensive, come le pulizie in grandi superfici, la logistica e i servizi sanitari, dove la competitività è spesso determinata dall’organizzazione del personale e dalle normative giuslavoristiche.
Strumenti principali per la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici comprendono la clausola sociale, che garantisce la stabilità occupazionale, le regole di gara sui costi della manodopera e l’applicazione dei contratti collettivi.
1. La clausola sociale
Le clausole sociali impongono, in caso di cambio appalto, di riassorbire il personale impiegato dal precedente appaltatore. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà d’impresa e di concorrenza”, per non ostacolare la partecipazione alle gare (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014).
La giurisprudenza sottolinea che “la clausola sociale non implica la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità” del personale riassorbito, dando così priorità alla libertà di iniziativa economica.
L’avvento del nuovo Codice introduce infatti finalità più ampie per le clausole sociali, come il rispetto dei principi di inclusione e pari opportunità e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.
2. Costi di manodopera non ribassabili
Il Codice stabilisce che i costi della manodopera sono fissati dalla stazione appaltante utilizzando tabelle fornite dal Ministero del lavoro, richiedendo una preparazione adeguata per la quantificazione del lavoro stimato. Tali costi sono “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso” (art. 41, comma 14).
Tuttavia, è possibile dimostrare che eventuali ribassi sono dovuti a una gestione più efficiente, rendendo così possibile il ribasso contabile in alcune circostanze.
3. Applicazione dei contratti collettivi nazionali
L’articolo 11 comma 1 impone l’applicazione del “contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore” per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni. La scelta del contratto deve essere sancita dalla stazione appaltante, ma gli offerenti possono proporre alternative purché garantiscano tutele equivalenti.
4. Altre norme a tutela dei lavoratori
Si segnala che l’articolo 11 comma 6 prevede che la stazione appaltante trattenga dall’importo dei pagamenti le somme dovute all’inadempienza, versandole direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, per garantire regolarità contributiva.
Inoltre, è stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP ha il compito di sollecitare l’adempimento, potendo intervenire direttamente per pagare i lavoratori con l’importo dovuto all’appaltatore.
Infine, l’articolo 119 comma 6 sancisce che “l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi”, con alcune esenzioni per le microimprese.



