
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Si riportano di seguito le disposizioni significative in materia di contratti pubblici secondo il D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) [...] 487. Si prevede un monitoraggio del costo delle opere pubbliche a livello nazionale, al fine di promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità economica nel tempo. Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà un prezzario nazionale relativo ai costi di prodotti e lavorazioni per gli appalti di lavori. Il prezzario sarà annualmente aggiornato e utile per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. Le regioni e le province autonome dovranno giustificare eventuali scostamenti rispetto alle stime nazionali. 488. È previsto l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, che si occuperà di raccogliere e analizzare i dati sui costi e sulle dinamiche di mercato per garantire metodologie omogenee. 489. L’Osservatorio sarà istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con attività di monitoraggio delle coerenze, inclusa la valutazione di congruità per progetti finanziati dallo Stato o dall’Unione europea. Sarà composto da massimo dieci esperti e avrà un costo annuo autorizzato di euro 600.000. 490. Per gli appalti pubblici di lavori, si stabilisce che per lo stato di avanzamento lavori dal 1° gennaio 2026, i prezzari regionali e speciali saranno applicati, determinando riconoscimenti economici da parte delle stazioni appaltanti. 491. Modifiche all’articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, estenderanno l’applicazione delle regolazioni di prezzo fino alla fine dei lavori e introdurranno un adeguamento percentuale in base ai ribassi e alle variazioni di prezzo. 492. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà effettuare una ricognizione degli interventi pubblici, evidenziando risorse autorizzate e cronoprogrammi. 493. Qualora le risorse disponibili per la revisione dei prezzi siano utilizzate per oltre l’80%, le stazioni appaltanti dovranno avviare la reintegrazione delle somme disponibili. 494. Le amministrazioni dovranno attenersi alle disposizioni di cui ai commi 487, 490, 491, 492 e 493, senza aumentare oneri per la finanza pubblica. [...] 624. A supporto degli obiettivi del PNRR, all' articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, si aggiunge il limite del 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta. Restano valide le norme sul fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. [...] 660. Nel paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si stabilisce che le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato siano mantenute, a condizione di verifiche sulle entrate e sui progetti di fattibilità.
Art. 20.
Disposizioni diverse
[…] 26. Per attuare le disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, il Ragioniere generale dello Stato, è autorizzato a riassegnare somme da appalti di lavori a spese specifiche, mantenendo l’adozione prevista dei regolamenti da parte delle amministrazioni.



