Nessun limite dimensionale per l’offerta tecnica: la verità nel Codice degli appalti

l'articolo appartiene alla categoria:

pubblicato il:

Tratto da: Giurisprudenzappalti

La ricorrente ha sostenuto che l’offerta del controinteressato avrebbe superato i limiti dimensionali stabiliti dal Disciplinare di gara riguardo al criterio “Menu dei dipendenti”, presentando ben 130 pagine anziché le 20 previste. Tale aspetto sarebbe stato oggetto di particolare attenzione e valorizzazione da parte dei Commissari di gara.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 03/03/2025, n. 721 ha respinto il ricorso:

10. I motivi dedotti sono tutti infondati.

10.1. In merito ai limiti dimensionali, la contestazione riguarda anche l’offerta del RTI ……….., l’art. 19.5 del disciplinare di gara prevede che “A livello di singolo lotto, allo step 2 ‘Offerta tecnica’ del percorso guidato ‘Invia offerta’, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando l’offerta tecnica richiesta, così composta:…” Seguono dieci campi relativi agli elementi costitutivi dell’offerta tecnica. È evidente che la causa di esclusione è riferita alla modalità di presentazione e non al numero di pagine.

10.2. Il Collegio ha ritenuto di richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato su un caso analogo, affermando che “il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta […] non può comportare l’esclusione dalla gara, non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione” (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In questo contesto, è ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, con l’espunzione delle parti meno rilevanti da parte della commissione, senza che si debba necessariamente escludere il contenuto finale dell’offerta. La regola del limite dimensionale è volta a garantire l’efficienza della procedura valutativa, lasciando alla stazione appaltante la valutazione in merito, senza compromettere il principio di par condicio.

10.3. È fondamentale notare che non esiste alcuna norma di rango primario, né nel Codice degli appalti pubblici né in altre disposizioni legislative, che preveda un limite dimensionale specifico per l’offerta tecnica o conferisca alla stazione appaltante il potere di determinarlo. Una clausola che prevede, per la violazione dei limiti dimensionali, l’esclusione dell’offerta rappresenterebbe una sanzione espulsiva contraria al divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e all’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Pertanto, l’interpretazione che vede l’esclusione dell’offerta basata su un mero aspetto formale è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e per il principio di imparzialità e buon andamento, come stabilito dall’art. 97 Cost.

10.4. Anche l’A.N.A.C., con la delibera n. 402 del 26 maggio 2021, ha sottolineato che “la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L’indicazione dei limiti dimensionali non deve essere interpretata come avente natura prescrittiva; l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di specifiche cause indicate nel Codice dei contratti o di altre disposizioni vigenti” (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018).

Condividi sui social:

Articoli popolari

Altro nella categoria
Related

Scuole: Scopri il Potere del Whistleblowing!

  Whistleblowing a scuola: chi può segnalare e come funziona...

Whatsapp: Proteggi la tua privacy con il giusto username!

WhatsApp sta finalmente introducendo gli username, una funzione tanto...

Scuola laboratorio di parità: il nuovo piano triennale da 3 milioni di euro

Il recente piano triennale, con un investimento superiore a...

Tagli ai Fondi PNRR: Un Crac per il Futuro!

L’ANCI ha recentemente inviato una lettera riguardante i definanziamenti...