Vaccinazione: Obblighi e Novità per la Scuola

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L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce che:

“1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono obbligati, al momento dell’iscrizione di minori di età compresa fra zero e sedici anni, (inclusi i minori stranieri non accompagnati), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori (o ai soggetti affidatari) la presentazione di documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni (obbligatorie) previste all’articolo 1, (commi 1 e 1-bis), oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente. Questa eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale stabilita in funzione dell’età, entro la fine dell’anno scolastico, (o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale). La presentazione della documentazione deve avvenire entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in questo caso, la documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

L’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce:

1. A partire dall’anno scolastico 2019/2020 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa fra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali devono restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione di coloro che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato una formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a presentare, entro il 10 luglio, la documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni, o l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
4. Entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi devono trasmettere la documentazione di cui al comma 3 ricevuta, o comunicare l’eventuale mancato deposito, all’azienda sanitaria locale, la quale provvederà, se non si è già attivata in ordine alla violazione dell’obbligo vaccinale, agli adempimenti di competenza e, se sussistono le condizioni, a quelli di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, comprese le scuole private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti determina la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini stabiliti non comporta la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. ))


L’art. 6, comma 3-quater, del Decreto-Legge n. 91/2018, convertito in Legge 22 settembre 2018, n. 108, stabilisce che “(…) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

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