L’avviso preliminare nei partenariati assume oggi un’importanza tutta particolare.
Il correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche significative all’articolo 193, introducendo diversi passaggi mirati a garantire la cosiddetta “contendibilità della prelazione”.
Oggi, a seguito della Sentenza CGUE 5 febbraio 2026 (Seconda Sezione, Causa C-810/24) e della lettera della Commissione Europea del 10 ottobre 2025, la possibilità di prevedere la prelazione è stata eliminata.
Nonostante ciò, la fase pubblica preliminare rimane attiva, sebbene il suo scopo originario non sia più valido, trattandosi di un contesto privo della possibilità di prelazione.
Questa situazione genera interrogativi circa l’efficacia della normativa vigente, portando a domandarsi se l’impianto normativo possa considerarsi utile o, al contrario, ridondante.
Attualmente, l’unico strumento disponibile per il promotore è il diritto al rimborso delle spese sostenute.



