Gara delegata a centrale di committenza. A chi spetta l’esclusione?
Il TAR Liguria ha stabilito che l’esclusione di un concorrente può essere validamente attuata dal Responsabile della Stazione Appaltante, anche se non qualificato, con la successiva presa d’atto da parte della Centrale di Committenza Delegata.
TAR LIGURIA, Sezione I, n. 944 del 04.08.2025.
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Il concorrente primo in graduatoria ha subito attivato un subprocedimento di verifica di congruità, esaminando la documentazione amministrativa. L’Amministrazione ha richiesto chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta e la validità dei contratti presentati.
L’impresa ha presentato le giustificazioni richieste e ha precisato il ruolo della società subaffidataria, chiarendo che non avrebbe partecipato alla progettazione.
Il R.U.P. ha proposto l’esclusione del concorrente evidenziando l’insufficienza nella dimostrazione del contratto di punta, evidenziando anche la mancanza di documentazione da parte dell’impresa. La Regione ha avviato il procedimento di esclusione.
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L’ammissibilità della nomina del R.U.P. da parte della S.U.A.R. è conforme all’art. 62, co. 13 del Codice degli Appalti, evidenziando che le stazioni appaltanti sono responsabili per le attività svolte per conto di altre stazioni. Ciò sottolinea l’importanza della corretta delegazione delle competenze.
Il Collegio ha valutato che, nonostante le imprecisioni terminologiche, la prassi applicativa adottata risponde ai requisiti normativi, rispettando le attribuzioni di responsabilità tra il R.U.P. e la stazione appaltante.
Infine, il provvedimento di esclusione è stato formalmente adottato dal responsabile della S.U.A.R., che ha recepito i presupposti della decisione secondo il modello della motivazione per relationem, confermando la correttezza procedurale della decisione.



