La distinzione tra appalto di servizio, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, e incarico professionale individuale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001, risulta complessa in molte situazioni.
In alcuni casi, l’attribuzione a una delle due categorie è chiara, mentre in altri, in particolare riguardo agli incarichi a professionisti, la demarcazione è spesso indefinita.
Per chiarire: l’appalto di servizi, secondo la normativa, si realizza quando un operatore economico, dotato di organizzazione dei mezzi e delle risorse (profilo soggettivo), esegue una prestazione per il committente, caratterizzata da regolarità e non occasionalità (profilo oggettivo).
Contrariamente, l’incarico professionale individuale si configura, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001, nei casi di affidamento a un lavoratore autonomo di attività di consulenza di natura straordinaria e occasionale. Questa tipologia di incarichi è soggetta a specifiche condizioni previste dalla norma, sulle quali la Corte dei Conti effettua verifiche. Tra le principali CONDIZIONI si annoverano:
- 1-incarichi individuali di lavoro autonomo
- 2-esperti di particolare e comprovata specializzazione (si esclude il requisito della specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi).
- 3- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all’amministrazione conferente;
- 4- l’oggetto della prestazione deve rispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati;
- 5- l’oggetto deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
- 6- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- 7-la straordinarietà
- 8-l’occasionalità
- 9- la non configurabilità come ‘appalto di servizio’;
- 10- l’accertamento dell’assenza di competenze interne dell’Ente;
- 11- l’esperimento di un procedimento di avviso pubblico (comma 6-bis);
- 12- l’assenza di un’impostazione come incarico esclusivamente personale e continuativo;
- 13- la necessità di determinare, preventivamente, durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Queste condizioni sono specificate nell’articolo 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001.
La distinzione tra consulenza prevista dall’articolo 7 e appalto di servizio non è sempre agevole. Secondo l’interpretazione della giurisprudenza contabile, la consulenza ex articolo 7 si configura quando l’Ente, per specifiche esigenze e progetti, decide di affidare un incarico a un soggetto con alta specializzazione, con l’obiettivo di ottenere pareri, ricerche, contributi ideativi o studi.
Segue un tentativo di fornire, attraverso una tabella, una sintesi degli elementi distintivi delle due tipologie contrattuali.



