Guida Pratica: Concessione di Beni e Servizi!

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La distinzione tra concessione di beni e concessione di servizi è di fondamentale importanza, in quanto le conseguenze legali sono significative.

Per le concessioni di servizi si applica il codice dei contratti pubblici tout court.

Per le concessioni di beni, si applicano solo i principi stabiliti dall’articolo 13 comma 2.

L’applicazione al contratto di concessione di beni è limitata, pertanto, a una rilettura analogica delle disposizioni del codice.

La distinzione tra i due tipi di concessione può essere complessa e dipende dalla modalità di strutturazione del contratto da parte dell’ente.

Le concessioni, soggette tout court all’applicazione del Codice, devono possedere le seguenti caratteristiche ex art. 174:

– rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

– la copertura dei fabbisogni finanziari proviene in misura significativa da risorse della parte privata, in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

– alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla pubblica quello di definire obiettivi e verificare attuazione;

– il rischio operativo è allocato al soggetto privato.

Qualora dai contratti e dai documenti di gara emerga una significativa predominanza dei servizi da svolgere, il contratto deve essere qualificato come concessione di servizio, con conseguente applicazione integrale del codice.

D’altro canto, se l’obiettivo perseguito dall’amministrazione è principalmente l’utilizzo del bene previo pagamento, il contratto potrà essere qualificato come concessione di bene, applicando solo i principi del Codice.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4949 del 16/06/2022 fornisce un esempio chiaro riguardo alla gestione di un Punto ristoro, evidenziando la configurazione come ‘concessione di bene’ in assenza di una significativa enfasi sui servizi.

Inoltre, la Sentenza del TAR Toscana n. 2138 del 31 dicembre 2025 sottolinea come l’obiettivo del concedente sia essenziale per determinare la natura della concessione.

Infine, l’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 stabilisce che, se un ente non gestisce direttamente gli impianti, l’affidamento deve rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

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