Frazionamento e SIA. Parere MIT n. 4139
Parere MIT n. 4139 del 02/03/2026
Quesito:
Si richiede di determinare la legittimità dell’affidamento diretto del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), il cui importo rientra nella soglia stabilita per tale procedura, rispetto a un servizio di progettazione il cui valore totale, sommando il PFTE con la successiva progettazione esecutiva e direzione lavori, superi detta soglia.
Risposta aggiornata
L’ANAC ha chiarito che le stazioni appaltanti, per non eludere il divieto di frazionamento artificioso, sono tenute a privilegiare l’affidamento congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici riguardanti l’opera unitaria, nel rispetto di una corretta programmazione secondo l’art. 37 del nuovo codice. In particolare, l’articolazione dell’appalto in più parti deve assicurare che ciascuna frazione possieda una funzionalità autonoma. Un frazionamento è da considerarsi illegittimo quando le parti non possono essere utilizzate separatamente senza il completamento delle altre. La giurisprudenza considera il comportamento dell’amministrazione illegittimo se, nella pubblicazione di una gara, suddivide l’appalto in parti prive di autonomia funzionale.
Pertanto, se l’importo della progettazione di fattibilità e della progettazione esecutiva e DL supera la soglia eurounitaria, considerando l’unitarietà dell’opera, si deve escludere l’affidamento diretto del solo PFTE. Per una fattispecie analoga si rinvia al provvedimento del Presidente ANAC del 22 gennaio 2025 – Fasc. 4283/2024.
https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/4139



