eIDAS 2: Scopri l’Identità Digitale Europea, IT Wallet e Servizi Fiduciari!

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Il 20 maggio 2024 entrerà in vigore il Regolamento europeo 2024/1183, noto come eIDAS 2, approvato l’11 aprile 2024. Questo regolamento modifica il Regolamento europeo n. 910/2014, istituendo un quadro per un’identità digitale europea. La normativa rappresenta il traguardo finale di un percorso legislativo avviato il 3 giugno 2021 con la pubblicazione della proposta iniziale da parte della Commissione europea.

eIDAS 2: cosa prevede il nuovo regolamento

Il regolamento segna l’inizio di un nuovo percorso, gestito attraverso l’emissione da parte della Commissione di diversi provvedimenti attuativi che definiranno le regole operative. La tempistica per l’emissione degli atti di esecuzione è variabile per le diverse categorie di atti: i provvedimenti emanati tra il 21 novembre 2024 e il 21 maggio 2025. Il regolamento avrà un impatto significativo sui comportamenti digitali di cittadini, imprese e professionisti all’interno dell’Unione.

Le novità di eIDAS 2

Tra le principali novità del regolamento si segnalano il Portafoglio Europeo di Identità Digitale (EDIW – European Digital Identity Wallet) e la revisione e l’estensione dei servizi fiduciari previsti dalla normativa precedente. A questi si aggiungono servizi per l’archiviazione elettronica di dati e documenti, la registrazione di dati elettronici in registri elettronici, e il rilascio e la convalida di attestati elettronici di attributi. Inoltre, si prevede che i servizi di recapito elettronico certificato includano la convalida dei dati trasmessi.

EDIW – European Digital Identity Wallet in eIDAS 2

L’EDIW rappresenta il fulcro del nuovo regolamento, introducendo un’identità digitale unica, sicura e interoperabile a livello comunitario. Tale identità, corredata dall’attestazione elettronica di attributi, offre elevate opportunità operative per i servizi online integrati. Sarà possibile utilizzare l’EDIW per operazioni bancarie, interazioni con il settore dei trasporti, energia, servizi finanziari, sicurezza sociale, sanità, e altro. Se i servizi richiedono autenticazione forte, le imprese (escluse le piccole e medie imprese) dovranno accettare l’EDIW, su richiesta dell’utente.

IT Wallet

Il quadro normativo relativo all’EDIW è complesso, e le amministrazioni potranno avviarlo attraverso il Portafoglio Italiano di Identità Digitale (IT Wallet), recentemente introdotto. Questi strumenti mirano a superare la frammentazione delle soluzioni nazionali, garantendo l’utilizzo gratuito della firma elettronica qualificata per i titolari di EDIW. L’IT Wallet consentirà l’accesso a documenti e attributi, facilitando l’interazione con servizi pubblici e privati, e rappresenta un’opportunità economica per le imprese, che beneficeranno di un accesso sicuro ai beni e servizi. La gestione dell’identità diventa più conveniente, riducendo i costi operativi e limitando i rischi di furto d’identità e truffe online.

Gli attributi dell’EDIW

L’EDIW e l’IT Wallet permetteranno l’uso di vari attributi d’identità, aumentando il potenziale del portafoglio. Gli attributi presenti nell’elenco minimo, come indicato nell’Allegato VI del regolamento 2024/1183, includono:

  • l’indirizzo,
  • l’età,
  • genere,
  • stato civile,
  • composizione del nucleo familiare,
  • nazionalità o cittadinanza,
  • titoli e licenze di studio,
  • qualifiche e licenze professionali,
  • poteri e mandati di rappresentanza,
  • permessi e licenze pubblici, per le persone giuridiche,
  • dati societari e finanziari.

Tutti questi dati sono sotto il controllo del titolare, il quale regola la loro diffusione in base alle transazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR.

eIDAS 2 e archiviazione elettronica

Le imprese potranno sviluppare e adottare servizi comunitari come l’archiviazione elettronica. In ambito europeo, ci sarà riconoscimento giuridico e ammissibilità in giudizio dei dati e documenti elettronici, raggiungendo vantaggi legali in termini probatori, quando conservati da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Trust service, eIDAS 2 e i servizi fiduciari: i registri elettronici

I servizi fiduciari comprendono anche i registri elettronici, che garantiscono l’integrità delle registrazioni e l’accuratezza cronologica. Questi sono qualificabili se offerti da un prestatore di servizi fiduciari conforme alle regole stabilite nell’articolo 45 terdecies, inclusi registri elettronici distribuiti come blockchain o smart contract.

Firma e sigilli elettronici eIDAS 2

Le normative riguardanti i dispositivi per la creazione di firme elettroniche a distanza disciplinano l’uso e il ciclo di vita di tali dispositivi. Le nuove regole si applicano agli Hardware Security Module (HSM), cui le imprese dovranno allinearsi entro il 21 maggio 2026.

Regole per i certificati di autenticazione di siti web

Ci si concentra su regole più stringenti e nuovi obblighi per i certificati di autenticazione, con l’obiettivo di superare le sfide legate ai fornitori di browser web. Si richiede particolare attenzione anche alle “relative prove” nello scambio di dati tramite servizi elettronici di recapito certificato.

Nuovo eIDAS: sanzioni

Infine, è opportuno notare l’articolo 16, il quale introduce significative sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari, sia qualificati che non. Le nuove sanzioni si applicheranno a coloro che, a partire dal 20 maggio 2024, forniranno servizi fiduciari, tenendo in considerazione anche gli obblighi di conformità alla Direttiva 2022/2555, nota come NIS 2.

Conclusione

Il 20 maggio 2024 segnerà l’inizio dell’era dell’identità digitale europea, promettendo unicità, sicurezza e interoperabilità. Il successo iniziale dipenderà dalla capacità di offrire servizi attraenti ed efficienti, nonché da un adeguato coordinamento tra Stati membri e Garanti per la protezione dei dati personali, al fine di limitare i rischi di monopolizzazione dei flussi di dati da parte di operatori di grande dimensione attraverso le loro piattaforme.

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