È possibile applicare il criterio del minor prezzo per le gare relative a lavori soprasoglia?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024 (Fasc. 2730/2024: https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-454-del-9-ottobre-2024), ha dichiarato non conforme al Codice una procedura per l’affidamento di lavori soprasoglia che adottava il criterio del minor prezzo.
Successivamente, con Comunicato del 20 novembre 2024 (https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-20-novembre-2024), l’ANAC ha chiarito che solo in specifici casi, come previsto dall’articolo 108, comma 2, è sempre obbligatorio adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.
In assenza di tali circostanze, sebbene vi sia un generale indirizzo favorevole al miglior rapporto qualità-prezzo, le stazioni appaltanti possono optare per il criterio del minor prezzo quando non sia necessaria la valorizzazione di aspetti qualitativi non adeguatamente coperti dalle specifiche tecniche.
Se gli aspetti qualitativi e gli standard sono già soddisfatti dalle specifiche tecniche, la stazione appaltante può procedere con il criterio del minor prezzo.
La normativa al riguardo è esplicita.
L’ARTICOLO 108 stabilisce nei primi tre commi:
Comma 1: Le stazioni appaltanti assegnano gli appalti di lavori, servizi e forniture in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando un metodo di comparazione costo/efficacia.
Comma 2: Sono aggiudicati soltanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i contratti riguardanti servizi sociali, ingegneria, architettura e servizi innovativi.
Comma 3: Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per servizi e forniture standardizzate.
L’ARTICOLO 50, COMMA 4 stabilisce che, per affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.



