Riflessioni sulla distinzione tra concessione di beni e concessione di servizi
Si evidenzia l’importanza di effettuare una chiara distinzione tra concessione di beni e concessione di servizi, tema complesso e di rilevante importanza nel diritto amministrativo.
La concessione di beni implica la trasmissione di un diritto di utilizzo su un bene di proprietà pubblica, mentre la concessione di servizi si riferisce alla gestione e all’erogazione di servizi pubblici attraverso un accordo tra l’ente concedente e il concessionario.
Si osserva inoltre che, mentre le concessioni di beni possono essere regolate da disposizioni specifiche del Codice dei contratti pubblici, le concessioni di servizi presentano requisiti distinti e necessitano di considerazioni particolari, soprattutto in riferimento alla normativa europea.
In particolare, l’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per concessione si intende un contratto a titolo oneroso, in virtù del quale un’amministrazione aggiudicatrice conferisce a un operatore economico il diritto di sfruttare un’opera pubblica, con il corrispettivo che deriva dall’esercizio di tale diritto.
Le differenze tra le due tipologie di concessione si riflettono non solo nelle modalità di selezione del concessionario, ma anche nel controllo e nella supervisione esercitati dall’ente pubblico, che varia in base alla natura del servizio o del bene concesso.
In conclusione, la distinzione tra concessione di beni e di servizi è cruciale per la corretta applicazione delle norme e per una gestione efficiente delle risorse pubbliche.
In calce all’articolo, si presenta anche una utilissima schematizzazione per facilitare la comprensione delle differenze tra le due modalità di concessione.



