La rotazione nelle procedure di invito agli operatori economici rappresenta un tema di grande rilevanza, soprattutto alla luce della recente pronuncia del TAR Lazio n. 14113 del 17/07/2025. Tale sentenza ha evidenziato la possibilità di deroga alla rotazione di cui al comma 5, anche quando l’ente ha stabilito dei limiti nel numero di invitati, a condizione che non si precluda la partecipazione agli interessati.
Nella fattispecie oggetto della sentenza, un enti pubblico aveva pubblicato un avviso di indagine di mercato prevedendo 3 inviti, ma ha successivamente invitato 5 operatori. Questo ha suscitato interrogativi circa la legittimità dell’operato, dato che la normativa pare indicare che non possa esistere un numero illimitato di invitati.
Il Giudice ha quindi sostenuto che gli inviti possano essere limitati in numero, purché non venga impedita la richiesta di partecipazione da parte di altri operatori. Infatti, è fondamentale che l’ente appaltante mantenga aperta la possibilità di coinvolgere nuovi soggetti interessati.
Nel caso specifico, l’Amministrazione aveva inizialmente previsto di invitare soltanto tre operatori economici, ma ha esteso l’invito a cinque, senza configurare questo come un vizio di legittimità, poiché la procedura negoziata non è soggetta a regole formali rigide.
Nonostante un limite presunto, l’ente ha sempre consentito che altri operatori potessero richiedere di essere invitati, rispettando così il requisito per la deroga al principio di rotazione ai sensi dell’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
È, tuttavia, opportuno notare che, nel caso l’ente preveda di invitare un massimo di 5 operatori, e solo 5 operatori manifestino il loro interesse, non sarà necessaria l’esclusione dell’operatore uscente. Al contrario, se il numero di manifestazioni di interesse supera quello degli inviti, è ragionevole escludere l’uscente.
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