06/02/2026 – L’assenza di un’adeguata dimostrazione dei requisiti di modellazione BIM può giustificare l’esclusione da una gara d’appalto, soprattutto quando tali competenze sono definite come condizioni essenziali di partecipazione. Questo è quanto stabilito dal TAR Liguria in merito a un contenzioso emerso durante una procedura di gara per la ristrutturazione di uno studentato universitario.
Con la Sentenza n. 944/2025, i giudici amministrativi hanno confermato l’operato della stazione appaltante, che ha escluso un operatore economico per la mancanza di adeguata prova dei requisiti tecnico-professionali, sottolineando l’onere del concorrente di fornire evidenza sia dell’esperienza BIM accumulata sia della qualificazione dei membri del team di progetto.
L’onere della prova dei requisiti BIM in sede di gara
La disputa è nata nell’ambito della gara per la ristrutturazione di uno studentato universitario, in cui un operatore economico è stato escluso per non aver dimostrato in maniera adeguata il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare. La stazione appaltante ha evidenziato la mancanza di prova adeguata dell’esperienza nella modellazione BIM, considerata essenziale sia per la progettazione che come requisito principale di qualificazione.
I requisiti BIM previsti dal disciplinare di gara
Il disciplinare di gara richiedeva esplicitamente l’adozione del Building Information Modeling come requisito strutturale dell’appalto integrato. In particolare:
- la progettazione esecutiva doveva necessariamente essere sviluppata mediante modellazione BIM;
- i concorrenti dovevano dimostrare di aver svolto due servizi di ingegneria e architettura, di cui almeno uno tramite modellazione BIM;
- tali servizi dovevano riferirsi anche alla categoria delle opere a verde.
Era previsto, inoltre, che i concorrenti presentassero un’Offerta di Gestione Informativa, comprensiva di:
- utilizzo di un CDE (Common Data Environment);
- integrazione tra modello progettuale e modello costruttivo;
- designazione di figure BIM necessarie, come il BIM Manager e il responsabile della Gestione BIM di Cantiere.
Motivi di esclusione dalla gara
Il TAR ha ricondotto l’esclusione dell’operatore economico a due principali motivazioni, entrambe connesse alla mancanza di adeguata dimostrazione dei requisiti stabiliti nel disciplinare.
Servizi di punta in modellazione BIM non dimostrati
I giudici hanno ritenuto che l’impresa non abbia fornito prova adeguata dell’esecuzione di due servizi analoghi, di cui uno in modellazione BIM e relativi alle opere a verde. La documentazione presentata riguardo a un appalto privato non consentiva di determinare con certezza gli importi e di ricostruire il procedimento di calcolo, risultando incoerente e priva di supporti analitici.
Per il TAR, tali mancanze impedivano la verifica del possesso reale dei requisiti tecnico richiesti, rendendo legittima l’esclusione.
Omissione di documentazione su un soggetto con funzioni BIM centrali
Un altro motivo di esclusione è stata la mancata fornitura della documentazione riguardante una società terza indicata nell’offerta tecnica, alla quale erano stati attribuiti ruoli BIM centrali, incompatibili con una qualificazione marginale. Il TAR ha considerato tali funzioni essenziali per la progettazione e gestione del progetto, confermando che l’omissione documentale giustificava l’esclusione dalla gara.
Impatto della modellazione BIM nella verifica dei requisiti tecnici
La sentenza sottolinea come la modellazione BIM influisca direttamente sui requisiti tecnico-professionali. Non basta dichiarare di utilizzare il BIM: è necessario dimostrare che:
- la modellazione BIM sia stata concretamente applicata alle prestazioni richieste dalla gara;
- l’importo economico delle prestazioni BIM sia chiaramente quantificato;
- i ruoli BIM dichiarati siano coerenti con la documentazione presentata.
In assenza di questi elementi, il requisito non può essere considerato provato.
Quantificazione dell’importo BIM nei servizi privati
Un aspetto rilevante della pronuncia riguarda la quantificazione dell’importo BIM per servizi derivanti da appalti privati. Il TAR ribadisce che l’onere della prova ricade interamente sull’operatore economico, che deve chiaramente specificare la quota economica riferibile alle prestazioni in modellazione BIM, accompagnandola da documentazione analitica adeguata per consentire un confronto concreto tra le prestazioni elencate.
In mancanza di prospetti, tabelle di calcolo o documenti affini, la prova del requisito non risulta valida e pertanto insufficiente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso presentato dall’impresa esclusa è stato respinto, con conferma dell’operato amministrativo e della legittimità delle verifiche effettuate in sede di gara.



