L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente emesso il parere n. 374 del primo ottobre 2025, nel quale esprime la propria posizione riguardo l’illegittimità delle gare di concessione, in particolare nel caso del project financing, nel quale venga adottato il criterio del ‘prezzo fisso’ (art. 108 comma 5). Questo implica che, secondo l’ANAC, nei contesti di gare per contratti di concessione, il fattore economico deve sempre avere un ruolo significativo nel punteggio assegnato.
https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-di-precontenzioso-n.-374-del-1-ottobre-2025
COMMENTO:
Sebbene il principio indicato dall’ANAC trovi conferma in riferimenti normativi specifici, quali l’Articolo 185 per le concessioni generali e l’Articolo 193 comma 8 per il project financing, è fondamentale sottolineare che l’Autorità ha contestato l’operato della Stazione Appaltante soprattutto perché la scelta di un bando a prezzo fisso non era adeguatamente motivata o esplicitata nei documenti di gara.
Il parere dell’ANAC si configura come un’importante indicazione circa la non ammissibilità delle gare a prezzo fisso nel contesto del project financing, e potrebbe estendersi a tutte le concessioni. È indiscutibile, tuttavia, che nell’ambito delle concessioni l’elemento economico ha generalmente una certa rilevanza, rendendo complessa l’esclusione di tale fattore dal punteggio premiale.



