Le disposizioni dell’articolo 95 del DLGS 36/2023 e il loro impatto sulla sicurezza nei cantieri edili comportano l’esclusione dalle procedure di gara pubblica in caso di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa normativa rafforza il principio che la violazione delle normative sulla sicurezza può portare a conseguenze significative per l’operatore economico, come evidenziato dalla sentenza del TAR della Toscana n. 157/2025.
L’art. 95 del DLGS 36/2023 e la tutela della sicurezza nei cantieri edili
La sicurezza nei cantieri rappresenta una questione di primaria importanza per la protezione e l’incolumità dei lavoratori. Ogni anno si registrano numerosi incidenti e infortuni nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili, dove le operazioni comportano rischi specifici legati all’uso di macchinari, materiali pesanti e procedure complesse.
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro richiede ai datori di lavoro di implementare misure preventive e protettive, assicurando che tutte le attività siano svolte in conformità con le norme di sicurezza. In questo contesto assume rilevanza l’art. 95 del DLGS 36/2023, il quale stabilisce l’esclusione dalle procedure di gara per contratti pubblici.
Specifica che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una gara pubblica qualora siano accertate gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come violazioni relative a norme ambientali, sociali o di lavoro. Tali accertamenti devono essere supportati da documentazioni ufficiali, come verbali delle autorità competenti o sentenze già definitive.
Si sottolinea, quindi, il principio secondo cui il rispetto delle disposizioni di sicurezza è fondamentale per la partecipazione a gare pubbliche e per l’assegnazione di contratti con la pubblica amministrazione.
L’esclusione è prevista nel caso in cui un operatore sia responsabile di gravi violazioni accertate relative a:
- norme di sicurezza sul lavoro;
- obblighi ambientali;
- diritti sociali e del lavoro.
Questi obblighi sono definiti da:
- normativa nazionale ed europea;
- contratti collettivi;
- disposizioni internazionali stabilite nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Pertanto, la stazione appaltante deve verificare che l’operatore rispetti la legislazione riguardante la sicurezza e i diritti dei lavoratori prima di autorizzare la sua partecipazione alla gara.
In tal senso, è rilevante il comma 1 dell’art. 95, lettera a), che afferma che la stazione appaltante ha il diritto di “escludere dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (…)”.
In ogni lavoro di appalto pubblico è fondamentale il rispetto delle regole procedurali e dei requisiti tecnici ed economici, così come la garanzia che l’opera sia eseguita in conformità alle normative di sicurezza. Eventuali incidenti in cantiere, da attribuirsi a violazioni evitabili, possono avere ripercussioni significative, inclusa l’esclusione da future gare pubbliche, come evidenziato dalla sentenza del TAR della Toscana n. 157/2025.
Sicurezza sul lavoro e gare pubbliche: la validità dell’esclusione
In materia di sicurezza, assume importanza la sentenza del TAR per la Toscana n. 157/2025, con cui è stato respinto il ricorso di una società esclusa da una procedura negoziata del Comune di Firenze per l’affidamento di lavori di miglioramento sismico in edifici scolastici. L’esclusione scaturiva da un grave infortunio avvenuto in un cantiere di Torino gestito dalla stessa società.
Il ricorrente contestava il provvedimento comunale di esclusione motivato ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera a) del DLGS 36/2023, che prevede l’estromissione per gravi infrazioni debitamente accertate.
Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento, osservando che “l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara è stata effettuata ai sensi dell’art. 95, 1° comma lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, senza prevedere espressamente il requisito della definitività dell’accertamento (…)”.
L’accertamento da parte della ASL di Torino, pur non definitivo, evidenziava la presenza di lavoratori irregolari e violazioni di sicurezza, culminate nell’infortunio di un lavoratore. Il verbale dell’ASL non era stato contestato, conferendogli valore probatorio.
Inoltre, “il tentativo della ricorrente di inquadrare il fatto come un incidente occorso a un subappaltatore risulta privo di prove e irrilevante; l’impresa è tenuta a garantire la sicurezza di tutti i presenti nel cantiere”.
In conclusione, l’infortunio ha dimostrato il mancato rispetto delle normative di sicurezza, accuse non tempestivamente e adeguatamente contestate dalla società. Il rigetto del ricorso si basa sulla gravità delle infrazioni accertate, che non solo hanno messo a rischio la salute dei lavoratori, ma hanno anche minato la credibilità dell’impresa nel garantire la sicurezza sul lavoro.



